Buoni fruttiferi negati: donna vince la causa contro le Poste

Era cointestataria dei prodotti bancari ma l’ufficio si rifiutava il diritto di incassarli
Una donna di Lucca ha dovuto attendere 6 anni e due gradi di giudizio per poter incassare circa 11mila euro di buoni fruttiferi postali di cui era cointestataria. La rocambolesca vicenda parte infatti nel 2018 quando la donna è costretta a rivolgersi ai giudici perché l’ufficio postale non intendeva pagarle i buoni se non dietro la presentazione di alcuni documenti che poi si sono rivelati assolutamente non necessari.
La corte d’Appello di Firenze ribaltando la precedente sentenza del 2020 del tribunale di Lucca ha accolto le sue istanze e condannato Poste Italiane a pagare 10.587 euro di buoni fruttiferi, più interessi e rivalutazione dalla messa in mora del 2017, più circa 8mila euro di spese di lite e di giudizio. La donna, difesa dall’avvocatessa Rosanna Magro, infatti proprio nel 2017 si era presentata all’ufficio postale per portare all’incasso i buoni fruttiferi di cui era cointestataria insieme ad un’altra persona che nel frattempo era deceduta. Ma Poste Italiane aveva opposto un rifiuto, dimostratosi poi illegittimo in giudizio, e pretendendo la denuncia di successione e la quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto e comunicando, altresì, il venir meno dell’efficacia della clausola di pari facoltà di rimborso in caso di decesso di uno dei cointestatari. I buoni postali fruttiferi non entrano nella dichiarazione di successione perché sono esenti da imposta. Il principio generale prevede che i beni cointestati appartengano a tutti i cointestatari salvo prova contraria, per cui ciascuno di tali soggetti ha gli stessi diritti di esercitare il diritto all’incasso quindi la signora dopo la risposta ottenuta dall’ufficio postale ha deciso di rivolgersi ai giudici che in primo grado le avevano dato torto ma con la sentenza di ieri (12 giugno) a firma dei giudici della corte d’Appello di Firenze Monti, Primavera e Nicoletti, ora potrà avere le somme che le erano dovute. Sulla materia, infatti, ha già avuto modo di soffermarsi la Corte di Cassazione nel 2022, quindi dopo la sentenza di primo grado, la quale ha affermato il principio secondo il quale i buoni postali fruttiferi hanno una propria disciplina distinta e separata da quella dei libretti di risparmio in tema di riscossione in caso di morte di uno dei cointestatari, disciplina inserita nell’articolo 208 del Dpr 256/89, la quale prevede la rimborsabilità a vista del buono. Per cui in secondo grado di giudizio la corte non ha potuto far altro che ribaltare le decisioni di primo grado accogliendo in toto l’appello della donna.
Si legge in sentenza: “Questa Corte ritiene di non doversi discostare da tali principi, non apparendo condivisibili le critiche mosse sul punto dalla difesa della parte appellata. Non è in particolare condivisibile la ricostruzione effettuata da Poste Italiane, secondo cui la morte di uno dei cointestatari farebbe venir meno la possibilità di rimborso a vista dell’importo del buono, in quanto in tal modo si snaturerebbe la funzione della rimborsabilità a vista degli stessi. In accoglimento del motivo di gravame, pertanto, deve ritenersi sussistente il diritto dell’appellante a vedersi versare da parte di Poste Italiane l’importo dei buoni postali fruttiferi”. Il processo di merito è terminato e la donna ora avrà i suoi soldi.