Cassazione, confermato il Daspo per 8 anni a un ultrà della Lucchese

21 giugno 2023 | 13:26
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Cassazione, confermato il Daspo per 8 anni a un ultrà della Lucchese

La Corte ha invece messo in discussione l’obbligo di doppia presentazione in questura durante le trasferte della squadra rossonera

Ultrà della Lucchese Calcio non potrà partecipare ad eventi sportivi della squadra cittadine per 8 anni.

La Corte di Cassazione ha confermato le misure prese nei confronti del 36enne da parte del questore lo scorso anno poi ratificate dal gip e il giovane dovrà presentarsi in questura in corrispondenza delle partite di calcio della Lucchese sia in casa sia in trasferta comprese le partite amichevole. Ma su un punto specifico gli ermellini hanno invece accolto il suo ricorso e rinviato al gip gli atti per un diversa decisione di merito. Nel provvedimento infatti l’ultrà lucchese avrebbe dovuto presentarsi ben due volte in questura durante le partite in trasferta, 20 minuti dopo l’inizio del primo tempo e 20 minuti dopo l’inizio del secondo tempo. Questo punto del Daspo è stato giudicato non proporzionale, non necessario e inadeguato rispetto alle sue libertà individuali.

Con l’ordinanza del 22 aprile 2022, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lucca, su richiesta del pm del 20 aprile 2022,  ha convalidato il provvedimento emesso dal questore di Lucca il 19 aprile 2022, reso ai sensi dell’articolo 6 della legge 401 del 1989, con il quale è stato imposto al tifoso per un periodo di otto anni, il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche, con obbligo di comparizione agli uffici della questura cittadina nel corso delle giornate e in corrispondenza degli orari in cui a tali manifestazioni sportive prenderà parte la Lucchese 1905.

Si legge in sentenza sulla doppia presentazione in occasione delle partite in trasferta della Lucchese: “Nel caso in esame, a fronte di prescrizioni relative all’obbligo di presentazione della durata di otto anni, accompagnate dalla determinazione di modalità severe e come tali particolarmente incidenti sulla libertà personale (obbligo di presentazione per due volte, durante le partite, in casa e fuori casa), se da una parte l’imposizione dell’obbligo di presentazione trova adeguato fondamento motivazionale, nel richiamo alla grave condotta tenuta anche con particolare riguardo ad un pugno sferrato nei confronti di un tifoso reggiano, nonché nel riferimento alla esistenza di precedenti analoghi provvedimenti ormai cessati nella loro efficacia, dall’altra, non trova specifica motivazione la comminazione dell’obbligo di presentazione, secondo le medesime modalità, per le partite disputate fuori casa (due volte, venti minuti dopo l’inizio sia del primo che del secondo tempo), senza che appaia tenersi conto della tendenziale diversità di queste ultime rispetto alle prime, quanto alla distanza tra i luoghi in cui si possono disputare rispetto all’ufficio di presentazione e quindi al tempo per ricoprire tale distanza”.

In altri termini per gli ermellini manca la illustrazione, alla stregua dei principi di necessità, adeguatezza e proporzionalità, con riferimento alla plurima presentazione stabilita in ragione dello svolgimento delle partite fuori casa, senza alcuna considerazione del rapporto tra il loro svolgimento e la strumentalità del doppio obbligo rispetto alla esigenza di tenere il ricorrente lontano dallo svolgimento delle predette manifestazioni oltre che dai momenti preparatori e conclusivi. Conclude quindi la Cassazione: “Annulla la ordinanza impugnata limitatamente all’obbligo di presentazione per le partite disputate in trasferta con rinvio per nuovo esame al tribunale di Lucca ufficio Gip”.

La parola torna al tribunale cittadino ma solo sul punto specifico.