Soffre di anoressia e non viene ammessa agli esami di Stato: il Tar respinge il ricorso della famiglia

I genitori sostenevano la non corretta attuazione del percorso didattico personalizzato. Proposto appello al Consiglio di Stato
Un caso che non mancherà di far discutere.
Una giovane studentessa della provincia di Lucca che soffre di anoressia e che è seguita da alcuni specialisti per i gravi disturbi dell’alimentazione ha perso il ricorso al Tar di Firenze contro il ministero dell’istruzione e l’istituto che frequenta per non essere stata ammessa agli esami di Stato. Una sconfitta giuridica che però suona come una sconfitta per tutti. Ad ogni modo bisognerà attendere le decisioni finali del Consiglio di Stato a cui è stato proposto appello. Oggetto del delicato e complesso contenzioso arrivato alla sentenza di stamattina (22 giugno) da parte dei giudici amministrativi fiorentini il verbale di scrutinio finale che ha deciso di non ammettere l’alunna all’esame di Stato del liceo. Nell’impugnare i provvedimenti dell’istituto la famiglia della studentessa, tramite i propri legali, sosteneva l’esistenza dei seguenti vizi: la violazione di legge con riferimento all’articolo 3 della legge 241/90 e l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione; il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà manifesta e per difetto di istruttoria, e la non corretta attuazione del percorso didattico personalizzato; la violazione della normativa sotto altri profili della mancata e non corretta attuazione del percorso didattico personalizzato.
Ma per il Tar di Firenze “il ricorso è da respingere, risultando infondate tutte e tre le censure proposte, la cui sostanziale identità delle argomentazioni consente una trattazione unitaria. Si sostiene che i docenti avrebbero ignorato l’intera situazione della ricorrente, modificando unilateralmente il Pdp e disapplicandolo nei fatti, non procedendo ad interrogazioni programmate e a prove scritte riservate. Contrariamente a quanto affermato la ricorrente non è stata ammessa all’esame di Stato in considerazione dell’elevato numero di assenze, pari a circa il 63 per cento delle ore disponibili e, ciò, unitamente alle gravi insufficienze riportate”.
Il ricorso è stato respinto ma senza la condanna al pagamento di spese di lite. La parola sulla vicenda passa al Consiglio di Stato. I fatti alla base del contenzioso giudiziario non possono essere analizzati solo dalla magistratura, occorrerebbe forse un dibattito più ampio per capire se al di là del rispetto delle normative si poteva fare di più per consentire a una ragazza con problemi di salute così delicati di conseguire il diploma.