Società di noto stilista condannata per il licenziamento di un marittimo a lavoro a bordo dello yacht di lusso

Per la corte d’Appello il provvedimento nei confronti del dipendente residente in Lucchesia era illegittimo. Il legale annuncia ricorso in Cassazione per il reintegro
Ha lavorato per la società di uno dei più noti stilisti italiani dal 2014, sempre a bordo del super yacht extra lusso da 15 milioni di euro usato per vacanze, ferie, periodi di riposo e relax dal socio unico della srl che è stata condannata anche dalla corte d’Appello di Firenze per il licenziamento illegittimo di un marittimo della Lucchesia.
La barca dello stilista, di quasi 50 metri, era stata realizzata da un cantiere viareggino e l’uomo era stato assunto dalla sua società, come emerge dai resoconti processuali, come dipendente a tempo indeterminato a partire dal 10 febbraio 2014 e da allora era stato sempre impiegato a bordo della motonave e aveva impugnato davanti al tribunale di Lucca il licenziamento intimatogli il 21 settembre del 2020, ritenendolo privo di motivazione e quindi illegittimo.
I giudici di Lucca avevano, lo scorso anno, accolto le sue istanze e con un’ordinanza avevano intimato la società del noto stilista a pagare 6 mensilità per l’illegittimità del provvedimento e a reintegrarlo nel posto di lavoro. Ma la società ha proposto appello contro le decisioni di primo grado e lunedì scorso (26 giugno) i giudici del distretto fiorentino Baraschi, Tarquini e Mazzeo hanno firmato la sentenza nella quale confermano l’illegittimità del licenziamento ma sulla reintegra per questioni tecniche hanno invece rigettato le richieste del lavoratore ribaltando la sentenza di primo grado.
La società dello stilista è stata anche condannata a circa 9mila euro di spese di giudizio. Il legale del lavoratore, l’avvocato Claudio Lalli, ha già annunciato che ora saranno loro a proporre ricorso in Cassazione per ottenere anche la reintegra del posto di lavoro e inoltre ha inteso sottolineare anche che esiste un procedimento parallelo in corso sempre al Tribunale di Lucca per tutte le differenze retributive dovute dal 2014 che non sarebbero mai state versate. Nei prossimi giorni è attesa anche questa sentenza di primo grado. La società dello stilista italiani tra i più famosi nel mondo aveva provato a giustificare il licenziamento per 16 giorni di assenze non giustificate del lavoratore ma di cui non sarebbero emerse né prove né motivazioni e affermando che il blocco dei licenziamenti del 2020, per la pandemia, non poteva essere invocato perché si trattava in realtà di lavoro domestico e quindi non soggetto al blocco.
I giudici della corte d’appello di Firenze hanno usato parole chiare e incontrovertibili al riguardo. Si legge infatti in sentenza: “Ora, nel merito, è certamente destituito di fondamento l’assunto della società reclamante secondo cui nella specie dovrebbe trovare applicazione la disciplina del lavoro domestico (con ogni conseguenza quanto alla legittimità del licenziamento intimato ad nutum). Pare alla Corte di una certa evidenza che non possa farsi questione di ‘funzionamento della vita familiare’, e perciò di lavoratori che vi siano addetti, quanto a una società di capitali, quale è l’odierna reclamante, che, secondo le sue stesse allegazioni, regolamenta con contratti commerciali l’impiego dell’imbarcazione nella sua disponibilità. Né ha il minimo rilievo, almeno ai fini di causa, la circostanza che la società abbia un unico socio, fatto che non esclude comunque l’autonoma soggettività dell’azienda, come tale titolare in proprio di rapporti giuridici che non possono che seguire la disciplina propria delle relazioni in essere con società commerciali”. Da tali motivazioni la decisione finale di condannare la società alle 6 mensilità per licenziamento illegittimo. Per la reintegra invece bisognerà attendere le decisioni della suprema corte di Cassazione e per le differenze retributiva dal 2014 quelle dei giudici del tribunale di Lucca. La vicenda giudiziaria dunque prosegue.