Pagamento Ici, Poste Italiane ha diritto alle commissioni: sconfitte in Cassazione Bpm ed Agenzia delle Entrate

14 luglio 2023 | 15:04
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Pagamento Ici, Poste Italiane ha diritto alle commissioni: sconfitte in Cassazione Bpm ed Agenzia delle Entrate

I soccombenti dovranno versare 0,5 centesimi di euro per ogni singolo pagamento dal 1997 al 2001, e 0,23 centesimi di euro fino al 2011: una cifra almeno a 5 zeri

Dopo 11 anni dalla sentenza di primo grado Poste Italiane ha vinto definitivamente in Cassazione la causa contro l’agenzia delle entrate e contro il Banco Bpm di Lucca per il pagamento delle commissioni su ciascun singolo bollettino dal 1997 al 2011 che i cittadini lucchesi hanno utilizzato per pagare l’Ici, abolita nel 2008 per le abitazioni principali e nel 2011 per tutte le altre.

Un contenzioso a 5 zeri che ora dopo la sentenza dei giudici di piazza Cavour vede la sua conclusione. Bpm e Agenzia delle entrate sono state condannate anche a 5mila euro di spese di lite più eventuale contributo unificato e spese legali.

Secondo i dati ufficiali a Lucca ci sarebbero circa 40mila abitazioni che in quegli anni, sia come casa principale sia come seconda casa, erano sottoposte ad Ici fino alla sua completa abolizione nel 2011 e il metodo principale di pagamento dell’imposta all’epoca era il bollettino postale. I giudici della suprema corte di Cassazione hanno dichiarato inammissibile il ricorso di Bpm e Agenzia delle entrate, confermando la sentenza della Corte d’appello di Firenze che aveva anche fissato l’entità della commissione dovuta a Poste: 0,5 centesimi di euro per singolo pagamento dal 1997 al 2001, e 0,23 centesimi di euro per singolo pagamento dal 2001 al 2008 e infine al 2011.

Nella sentenza pubblicata dalla Cassazione il 5 luglio scorso emerge l’intero iter processuale e le motivazione che hanno portato alle decisioni definitive. Il gribunale di Lucca, con sentenza del 10 gennaio 2012, aveva respinto in primo grado la domanda di Poste Italiane volta all’accertamento del diritto ad applicare la commissione, e dell’entità della commissione stessa, con riguardo a ciascun versamento effettuato dai contribuenti con bollettino postale Ici sui conti correnti postali intestati alla Cassa di Risparmio di Lucca (attuale Banco Bmp), poi Bipielle Riscossioni spa e quindi Srt Lucca e Cremona spa, quali agenti della riscossione succedutisi nel servizio riscossione dell’Ici, e di condanna al pagamento della predetta commissione in proprio favore, oltre interessi. Ma poi la orte d’appello di Firenze, con sentenza del 29 novembre 2017, aveva invece accolto l’impugnazione proposta da Poste, dichiarando il diritto della medesima all’applicazione di una commissione per ciascun versamento effettuato con bollettino postale ed accertando l’entità della stessa nella misura, per ogni bollettino, di  0,05 centesimi di euro dal primo aprile 1997 e di 0,23 centesimi di euro dal primo giugno 2001, nonché per i periodi successivi in base ai contratti in essere fino al 2011, anno di cessazione dell’Ici. Una tassa che ad esempio nel 2007 aveva portato nelle casse comunali di Lucca 15 milioni di euro, coma da bilancio pubblicato sul sito web ufficiale dell’ente.

Si legge nella sentenza degli ermellini: “Il servizio reso da Poste Italiane spa è oneroso, come risulta dal sistema normativo, così come ricostruito anche da pronuncia delle sezioni unite della corte di Cassazione del 2014, dovendo dunque procedersi all’accertamento richiesto sulla debenza di una commissione unitaria”. Dopo numerose spiegazioni tecniche che hanno richiamato anche alcune sentenze della corte di giustizia europea, la Cassazione ha chiuso una volta per tutte il contenzioso dando ragione a Poste e torto a Banco Bpm e agenzia delle entrate. “Sussiste l’interesse ad agire di Poste Italiane spa, con riguardo alle domande di mero accertamento del diritto ad applicare la commissione e della entità della stessa, in quanto autonome rispetto alla domanda di condanna al pagamento della commissione medesima; peraltro, Poste Italiane richiese una condanna generica, volta al pagamento di una commissione unitaria per ciascun bollettino, e non con riguardo all’intero importo, avendo peraltro domandato, nell’esercizio legittimo di una propria facoltà, l’accertamento mero dell’an e del quantum dovuto per ogni singola commissione, domanda di accertamento per la quale dunque sussiste l’interesse ad esso limitato. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale; condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio di legittimità”.

Caso chiuso.