Concessioni cimiteriali, niente retroattività per gli aggiornamenti tariffari

La Cassazione dà ragione a una cittadina contro un Comune della Versilia che aveva chiesto l’adeguamento. Una sentenza che fa scuola
Un Comune può sempre proporre la revoca delle concessioni cimiteriali ai cittadini (sempre restando nei motivi previsti dalla legge) ma quello che non può fare è chiedere aggiornamenti tariffari (soldi) in virtù di accordi già presi in passato, anche se nel frattempo sono cambiate le tipologie di intese possibili per questo genere di servizi alla cittadinanza.
Insomma nessuna retroattività è possibile per quanto riguarda i soldi delle tariffe. È quanto ha stabilito la suprema corte di Cassazione in una lunga causa tra un Comune della Versilia e una donna che nel 1974 aveva ottenuto una concessione cimiteriale con una modalità che successivamente non era più rientrata tra quelle possibili: il pagamento una tantum per una concessione perpetua. Il Comune aveva prima citato la signora davanti al giudice di pace di Lucca e poi in appello, perdendo la causa in entrambi i casi. Infine aveva proposto ricorso per Cassazione ma anche gli ermellini hanno dato torto al Comune e ragione all’anziana donna.
Il municipio aveva richiesto alla signora il pagamento della somma di euro 2895,52 a titolo di aggiornamento del canone a suo tempo versato quale titolare di concessione cimiteriale perpetua, per effetto di convenzione del 1974, relativamente alla tomba ubicata nel cimitero comunale. Anche i giudici di Piazza Cavour nella sentenza pubblicata nelle scorse settimane hanno definitivamente chiarito la vicenda con argomentazioni e motivazioni valide per tutti i casi simili in Italia.
Si legge infatti in sentenza: “Tuttavia, gli argomenti adotti dal Comune per sostenere la vigenza della regola di onerosità periodica, a prescindere da quanto previsto nell’originario atto concessorio nella convenzione, sono privi di fondamento. L’amministrazione comunale pretenderebbe di attivare un intervento che non è destinato ad incidere sul profilo pubblicistico attinente all’an, ossia al rilascio, della concessione, bensì direttamente sul profilo convenzionale, venendo meno alla regola pacta sunt servanda, peraltro, come sopra si diceva, senza neppur invocare una specifica e pertinente delibera ma un preteso ‘principio dell’onerosità periodica’ che secondo il Comune si applicherebbe a tutte le concessioni cimiteriali perpetue antecedenti l’entrata in vigore del Dpr n. 803 del 21.10.1975, a prescindere dal fatto che l’atto concessorio lo preveda espressamente o meno”.
Una sconfitta su tutta la linea. Il Comune è stato condannato anche a 3600 euro di spese di giudizio più spese legali. Il caso è chiuso e tutti i Comuni d’Italia sono avvisati.