La scrittura privata era autentica: la ex fidanzata deve restituire il prestito da oltre 130mila euro

10 settembre 2023 | 14:47
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La scrittura privata era autentica: la ex fidanzata deve restituire il prestito da oltre 130mila euro

Il caso è arrivato fino in Corte d’Appello dopo la fine dell’amore nella coppia. Per i giudici quel debito esiste e va estinto

Finito l’amore finiscono in un’aula di giustizia per risolvere un contenzioso economico.

I due ex fidanzati non sono riusciti a trovare un accordo stragiudiziale e lo scorso 6 settembre è arrivata la sentenza della corte d’Appello di Firenze che ha dato nuovamente ragione all’uomo e torto al donna che ora dovrà restituire la cifra e pagare tutte le spese legali. E le somme in ballo non sono affatto di scarsa entità. Si parla infatti di un debito ora riconosciuto definitivamente dai giudici di merito di 134mila euro, a cui vanno aggiunti 800 euro di tentativo di conciliazione non andato a buon fine e 4700 euro di spese di lite e di giudizio. Questa la cifra totale che la donna dovrà pagare.

L’uomo nel 2018 aveva fatto causa alla sua ex compagna per chiedere il pagamento di un prestito che le aveva fatto nel 2012 e che a suo dire non aveva mai restituito nonostante una scrittura privata firmata da entrambi gli ex partner lucchesi. Tale documento prevedeva 5 anni di rate mensili, senza interessi. L’ex partner aveva chiesto la condanna della donna al pagamento della somma di 135297 euro o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali. Deducendo a tal fine che la sua ex fidanzata, con atto di riconoscimento di debito sottoscritto il 31 marzo del 2012, si era riconosciuta debitrice nei suoi confronti della somma di 134484 euro, secondo quanto emerso dal resoconto processuale, che le aveva prestato in più riprese negli anni in cui avevano vissuto la loro relazione sentimentale, da restituire con il pagamento di 60 rate mensili di 2241 euro ciascuna, cui andava aggiunto il costo del tentativo di conciliazione rimasto infruttuoso, di 813,34 euro per un totale di cui 135297,34 euro.

La donna si era costituita e aveva disconosciuto la firma contenuta nella scrittura privata, chiedendo che fosse esibito l’originale del documento contestato, negando di essere debitrice nei confronti del suo ex partner e chiedendo il rigetto di ogni richiesta in fatto e in diritto.

Ma già i giudici del tribunale di Lucca “rilevato che la ctu ha concluso, con relazione adeguatamente motivata, coerente e priva di vizi logici e metodologici, per l’autenticità della sottoscrizione apposta dalla convenuta in calce alla scrittura attestante l’esistenza del mutuo e l’obbligo di restituzione delle somme date a mutuo” aveva condannato in primo grado la donna alla restituzione del debito, risultato comprovato dalla perizia sulle firme apposte alla scrittura privata. La donna non si arrende e impugna la sentenza di primo grado ma gli esiti non sono cambiati e sono aumentati i soldi che dovrà pagare in virtù della condanna alle spese legali, 9mila euro per il primo grado e 4700 per l’appello. Le perizia sulle firme è risultata decisiva.

Si legge nella sentenza della corte d’Appello di Firenze a firma dei giudici Mori, Primavera e Gerace: “Dai confronti effettuati sulla base delle motivazioni già espresse posso affermare – scrive il perito del Tribunale – che la firma di cui all’atto 31 marzo del 2012 è riconducibile, oltre ogni ragionevole dubbio, alla mano della donna ed è pertanto autentica”. Da questi risultati il verdetto di merito definitivo: “L’appello, pertanto, viene rigettato, risultando inconferenti, alla luce delle risultanze peritali, le ulteriori considerazioni dell’appellante secondo le quali la falsità della firma della donna sarebbe desumibile per presunzioni da talune circostanze di fatto; dovendosi anzi precisare che nessuna di esse (mancanza nel riconoscimento di debito della data certa, dei dati personali della donna ed asserita illogicità del contenuto dello scritto) appare davvero significativa sul piano logico ai fini della prova dell’assunto dell’appellante. Rigetta l’appello avverso l’ordinanza del 2018 del Tribunale di Lucca”.

Fine della vicenda giudiziaria a seguito della fine di un rapporto d’amore che in generale meriterebbe sempre altre conclusioni senza arrivare in un’aula di tribunale, ma non sempre è possibile evidentemente.