In Rsa perché affetto da Alzheimer: il costo della retta va sostenuto dall’Asl

17 settembre 2023 | 10:48
Share0
In Rsa perché affetto da Alzheimer: il costo della retta va sostenuto dall’Asl

Il tribunale di Lucca ha disposto il rimborso ai parenti: se c’è prevalenza di prestazione sanitaria a pagare è il Servizio sanitario nazionale

I costi per prestazioni che hanno una prevalenza sanitaria rispetto a quella assistenziale devono essere sostenuti dal sistema sanitario nazionale. Lo ha stabilito il tribunale di Lucca che ha ordinato all’Asl Toscana nord ovest di restituire 24800 euro a una famiglia che aveva pagato tale somma come retta per un anno di cure e assistenza presso una nota Rsa della provincia di Massa Carrara.

Il parente della famiglia era ricoverato nella struttura perché sofferente di Alzheimer ma il tribunale cittadino ha dichiarato nullo il contratto oneroso stipulato con la Rsa. Il giudice Alfonsina Manfredini dopo aver verificato le condizioni di salute dell’uomo all’epoca tramite una perizia medico-legale ha accolto le istanze dei figli dell’uomo che nel frattempo è deceduto condannando in solido l’Rsa e l’Asl a restituire i soldi della retta agli eredi, dell’anno in cui l’uomo eè stato ricoverato. Anche il tribunale di Lucca con la sentenza pubblicata lo scorso 14 settembre andrà ad alimentare dunque la non copiosa giurisprudenza di merito su casi analoghi che sta di fatto dettando i criteri da adottare a seguito di un Dpcm del 2011 in materia.

Quando non è possibile, come nel caso del morbo di Alzheimer, scindere le prestazioni sanitarie da quelle assistenziali le cure sono sempre a carico del sistema sanitario nazionale. Una decisione fondamentale per le famiglie che sono state costrette a pagare rette onerose alle varie strutture per offrire le migliori cure possibili ai loro parenti. E questo vale per tutte le malattie che prevedono cure e assistenza simultaneamente.

Si legge infatti nella storica sentenza del tribunale di Lucca: “La Corte ha quindi richiamato i propri precedenti relativi alle persone affette da morbo di Alzheimer a partire dalla sentenza 4558/2012, secondo cui l’attività prestata in favore di soggetto gravemente affetto da morbo di Alzheimer ricoverato in istituto di cura è qualificabile come attività sanitaria, quindi di competenza del servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 30 della legge 730 del 1983”, con conseguenti oneri a carico del solo Servizio Sanitario Nazionale e nullità dell’obbligo fatto assumere dalla Rsa al dante causa degli odierni ricorrenti relativamente al pagamento della retta”.

Ciò significa che, per aversi diritto a non pagare (ovvero, qualora si tratti di rette già erogate, al rimborso di quanto indebitamente percepito dagli enti) è necessario che, oltre alle prestazioni socio-assistenziali, risultino erogate anche quelle sanitarie, che devono costituire il fulcro della prestazione fornita al soggetto ricoverato. Benché la giurisprudenza sia ancora piuttosto oscillante nell’individuazione del soggetto tenuto al pagamento (Asl, Regione o in parte anche il Comune), il punto ormai irretrattabile è che, quando le prestazioni fornite hanno una prevalenza sanitaria rispetto a quella assistenziale, il costo deve rimanere a carico del Ssn, con conseguente possibilità per coloro che hanno sostenuto la spesa (anche pro quota) di poterla richiedere al soggetto che l’abbia indebitamente percepita. I familiari ora riavranno i loro soldi.