Impianto di efficientamento energetico ‘bocciato’ al terzo controllo: per il Tar ha ragione il certificatore

Respinto il ricorso per il sistema di produzione di azoto gassoso installato nel 2012 alla Kme di Fornaci
Niente “certificati bianchi”, dopo la revisione, per la società Energynet per l’impianto di produzione di azoto gassoso alla Kme di Fornaci.
La sezione quinta del Tar del Lazio ha respinto, infatti, il ricorso della società contro il Gestore dei Servizi Energetici e il ministero dell’economia e delle finanze per l’annullamento della nota di rigetto della richiesta di verifica e certificazione dell’impianto installato nel 2012 alla Kme. Lo stesso aveva passato la prima richiesta di verifica e certificazione riferita agli anni 2012 e 2013 ed anche la seconda, relativa agli anni 2013 e 2014. Per il terzo anno di rendicontazione, invece, il 4 aprile del 2016 il Gse ha comunicato la non conformità dell’impianto alle previsioni normative, per una serie di motivazioni tecniche.
La società ha presentato una serie di censure per eccesso di potere, carenza di motivazione, violazione e falsa applicazione di legge.
Il Tar, che ha subito disposto l’estromissione dal guudizio del ministero, “non avendo questi concorso all’emanazione degli atti impugnati” ha rigettato nel merito le richieste. Secondo il tribunale amministrativo, infatti, il Gse “ha chiaramente evidenziato le criticità riscontrate sulla base dell’analisi della documentazione fornita dalla ricorrente”. Non ci sarebbe, inoltre, disparità di valutazioni, fra le prime due e la terza richiesta di verifica e certificazione. I ‘certificati bianchi’, infatti, sono legati all’effettivo risparmio energetico raggiunto nell’impianto rispetto a dati medi specificatamente individuati e l’approvazione della Proposta di progetto e di programma di misura (Pppm) e l’ok alle richieste di verifica e certificazione precedente “non comporta, di per sé, l’automatica approvazione anche della terza richiesta di verifica e certificazione presentata”.
Il Tar ha quindi rigettato il ricorso compensando le spese fra le parti.