Carta del docente dovuta anche al personale non di ruolo, precario vince la causa contro il ministero

19 gennaio 2024 | 08:35
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Carta del docente dovuta anche al personale non di ruolo, precario vince la causa contro il ministero

All’insegnante dovrà essere pagato il bonus per 5 anni scolastici consecutivi. Un’altra raffica di ricorsi al giudice del lavoro di Lucca

La carta del docente? E’ dovuta anche agli insegnanti precari. La prima di una serie di sentenze attese al tribunale di Lucca ha accolto il ricorso presentato a nome di un proprio iscritto dai Cobas, con la collaborazione dell’avvocato Giorgio Leoncini. Per il primo di questi ricorsi il 15 gennaio scorso il tribunale di Lucca ha emesso una sentenza favorevole.

“Numerosi ricorsi erano stati già vinti in altre province – ricorda Matteo Masini dell’esecutivo provinciale Cobas Lucca – e la stessa Corte di Cassazione si era espressa in modo chiaro con la sentenza numero 29961 dello scorso 27 ottobre. Tale sentenza, ripresa anche dal giudice del lavoro di Lucca, aveva confermato che la Carta docente spetta anche ai docenti non di ruolo con incarico annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), anche senza presentazione di una domanda in tal senso diretta al Ministero e con possibilità di ottenere il risarcimento danni anche per gli ex docenti nel frattempo fuoriusciti dal sistema scolastico”.

La sentenza del giudice del lavoro di Lucca ha riconosciuto “la discriminazione operata dal Ministero – spiegano dai Cobas – verso i docenti con contratto a tempo determinato che, pur svolgendo le medesime mansioni dei loro colleghi di ruolo ed essendo sottoposti ai medesimi obblighi formativi, non hanno potuto usufruire del beneficio”.

Nello specifico, l’istanza del ricorrente è stata accolta dichiarando il diritto del docente a ottenere il bonus e, quindi, l’accredito sulla carta del docente di 500 euro per ciascun anno scolastico nel quale vi sia stata supplenza fino al 30 giugno o al 31 agosto, ovvero per gli anni scolastici 2018/19, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un totale di 2500 euro.

“Si deve però constatare con rammarico – spiega Masini – che la sentenza ha previsto la compensazione delle spese, ovvero che ciascuna delle parti in causa, quindi Ministero e ricorrente, provveda al compenso del proprio difensore, contravvenendo alla richiesta di addebito di tutte le spese legali a carico dello Stato, fondata sull’ampia giurisprudenza formata in merito, sia con le pronunce della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che con numerose sentenze di molti altri tribunali. Le motivazioni appaiono discutibili sia da un punto di vista logico che giurisprudenziale, visto che si poggiano sulla presunta complessità delle questioni giuridiche inerenti il caso, quando invece la giurisprudenza ha dipanato i dubbi sia sul diritto dei precari (con contratti fino al 30 giugno oltre che al 31 agosto) al riconoscimento della Carta docente, sia sugli oneri a carico dello Stato per il danno arrecato. Non solo: si fa riferimento al mancato inoltro della richiesta di riconoscimento del bonus alle scuole in cui è stato prestato servizio, ma anche questo punto è contestabile visto che il ricorso si è reso necessario proprio in seguito alla mancata risposta alla diffida inviata alle scuole interessate”.

“Su questo aspetto si confida pertanto in un cambio di orientamento da parte del Tribunale di Lucca – spiegano dai Cobas – per i ricorsi su cui ancora deve pronunciarsi, con l’inevitabile allineamento alla ricca giurisprudenza in merito, che la recente e già citata pronuncia della Corte di Cassazione non ha fatto altro che confermare e rafforzare”.