Il Tar del Lazio: niente procedura di conferma per i magistrati onorari con meno di sedici anni di attività

Confermati i decreti e le delibere del ministero della giustizia e del Consiglio superiore della magistratura
Niente possibilità a partecipare alla procedura di conferma per i magistrati onorari con meno di sedici anni di attività. Il Tar del Lazio ha confermato i decreti e le delibere del ministero della giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura dopo il ricorso proposto da Fabrizio Bartelloni, Francesco Carlesi, Michela Malfatti ed Elisabetta Martini, tutti magistrati onorari con incarico negli uffici giudiziari di Lucca, in servizio da piú di dodici, ma meno di sedici anni, rappresentati e difesi dall’avvocato Leonora Rossi.
La nuova disciplina è stata inserita nella legge di bilancio per l’anno 2022 e su questa si inserisce il ricorso dei magistrati onorari esclusi che già in sede di istanza di sospensione cautelare nel luglio 2022 avevano visto respingersi la richiesta in via di urgenza.
Il Tar, come detto, ha dato ragione a ministero e Csm: non ci sarebbe, infatti, alcuna applicazione retroattiva della normativa, perché l’amministrazione ha “considerato utile, al fine di presentare la domanda di conferma, unicamente l’anzianità maturata alla data del 15 agosto 2017”. Alla data di entrata in vigore della stessa il legislatore ha voluto fissare quindi l’anzianità rilevante per partecipare alla procedura di conferma. Inoltre nessun contrasto viene riscontrato tra gli atti impugnati e altre norme poste in tema di concorsi pubblici: anche in questo caso, così come per tutti i concorsi pubblici “i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dai candidati alla scadenza del termine per la presentazione delle domande”.
La ratio della norma, ribadiste il Tar, è impedire la reiterazione degli incarichi a mezzo di atti di proroga. Con il decreto, spiega il Tar, in pratica il legislatore ha creato “una nuova tipologia di magistrato onorario, caratterizzata dalla possibile esclusività delle funzioni onorarie, dal superamento del meccanismo delle conferme quadriennali e dal riconoscimento di un’indennità parametrata alla retribuzione corrisposta ai funzionari dell’amministrazione della giustizia (opportunamente integrata con un raddoppio dell’indennità giudiziaria): considerato che la creazione di tale nuova figura giuridica risulta legata (inter alia) all’effettivo esercizio delle funzioni in data anteriore al 15 agosto 2017, appare logico che il servizio successivo non sia rilevante ai fini della partecipazione alla procedura di conferma. Per quanto appena evidenziato può escludersi che l’amministrazione abbia «occultato» una parte dell’anzianità”.
Il Tar ha escluso anche la necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale davanti alla Suprema Corte. “Sul punto, infatti – spiega il tribunale amministrativo – va ribadito quanto già osservato in precedenza sulla finalità dell’intervento normativo: invero, il legislatore intendeva (tra l’altro) porre fine al regime delle proroghe degli incarichi onorarî, problematica che ineriva unicamente a coloro già in servizio al 15 agosto 2017. Coerentemente, quindi, solo per costoro era riservata la possibilità di accedere alla conferma. Allo stesso tempo, l’esclusione dalla possibile conferma dei magistrati che assumevano le funzioni posteriormente al 15 agosto 2017 imponeva di non computare, ai fini della partecipazione, l’anzianità maturata successivamente a tale data: diversamente opinando si sarebbe dato luogo ad una disparità di trattamento tra le varie categorie di magistrati onorari, nonostante l’espletamento di analoghe funzioni nello stesso arco temporale”.