Il giudice azzera i termini e tiene in carcere l’imputato, la Cassazione annulla l’ordinanza

27 gennaio 2024 | 14:26
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Il giudice azzera i termini e tiene in carcere l’imputato, la Cassazione annulla l’ordinanza

Secondo la Corte la decorrenza va calcolata dall’arresto e non dalla nuova udienza Gip: il 29enne subito liberato

Resta in carcere nonostante la nullità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, la Cassazione annulla l’ordinanza e libera l’imputato, un 29enne di origine marocchina, accusato di spaccio di sostante stupefacenti.

Tutto nasce dalla decisione del Gip del tribunale di Lucca, una volta dichiarata la nullità della notifica, di restituire gli atti al pm e di far decorrere il termine di un anno della custodia cautelare in carcere proprio dalla data dell’udienza davanti al Gip (nello specifico il 19 giugno dello scorso anno).

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge. Un ricorso accolto dalla Cassazione che ha spiegato come il Gip del tribunale di Lucca abbia errato nel considerare che si fosse realizzata una regressione in senso tecnico del procedimento con conseguente nuovo decorso del termine cautelare di fase. Secondo la Suprema Corte in questo caso non si è realizzata nessuna regressione, come da testo di legge, del processo, così come confermato anche da giurisprudenza consolidata.

“Ne consegue – spiega la Cassazione – che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla parte in cui il tribunale ha disposto il decorso di un nuovo termine di fase – dal giorno dell’udienza – della misura cautelare, di cui invece deve essere dichiarata la cessazione dell’efficaca, essendo decorso dal 10 settembre 2022 – giorno in cui il ricorrente fu arrestato – il termine di fase di un anno”.

La Cassazione ha così annullato senza rinvio l’ordinanza del Gip impugnata e dichiarato la cessazione della misura cautelare in carcere.