Brigadiere sospeso per sei mesi: il Tar respinge il ricorso per l’annullamento

Il provvedimento disciplinare era scattato a seguito di una vicenda penale per peculato e truffa
Il provvedimento disciplinare della sospensione di sei mesi dal servizio di un brigadiere dei carabinieri non è da annullare. E’ quanto hanno sostenuto i giudici del Tar della Toscana, respingendo il ricorso presentato dal militare, che ha sottoposto il caso alla giustizia amministrativa, al termine di una complessa vicenda penale, che lo ha visto assolto, con varie formule, dai capi d’accusa che avevano spinto sulla base di una segnalazione del comando provinciale dei carabinieri di Lucca del 3 luglio scorso e di un decreto del ministero della difesa del 31 ottobre scorso ad irrogare la sanzione al brigadiere.
Il ricorrente, nel caso specifico, chiedeva l’annullamento del decreto di sospensione e di tutti gli atti che lo avevano determinato. Ma il Tar ha giudicato in parte inaccoglibili e in parte da respingere le richieste del militare. Il provvedimento disciplinare in questione era scaturito da una complessa vicenda penale per fatti di peculato e truffa ai danni dello Stato che si è conclusa con sentenza, per alcuni capi di imputazione, con le formule “il fatto non sussiste”, “per non aver commesso il fatto” o “il fatto non costituisce reato e, per i fatti di truffa ai danni dello Stato, di non punibilità “per particolare tenuità del fatto”.
Sulla base di questi presupposti, secondo i giudici, il ricorso del brigadiere sarebbe “improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ed in parte, deve essere respinto, in quanto infondato nel merito”.