No al parco fotovoltaico nell’area dell’azienda Salov, il Tar annulla il diniego

Unione dei Comuni della Versilia e Soprintendenza avevano detto no all’installazione dei pannelli a terra: ora riparte l’iter autorizzativo
No dell’Unione dei Comuni della Versilia e della Soprintendenza al parco fotovoltaico progettato da Salov, il Tar della Toscana dà ragione all’azienda e annulla gli atti di diniego. Ora deve ripartire il procedimento autorizzativo.
La decisione è stata presa oggi (14 marzo) ed ha annullato l’autorizzazione paesaggistica nella parte in cui prescrive che l’impianto fotovoltaico possa essere reaizzato solo se costruito sulle coperture degli edifici industriali e non, come previsto dal progetto, a terra.
L’istanza di autorizzazione paesaggistica era stata presentata l’1 dicembre del 2022 per la realizzazione di un parco fotovoltaico all’interno del complesso produttivo Salov. Il progetto prevede la collocazione dei pannelli fotovoltaici direttamente sul terreno, mediante infissione di pali, senza nessun volume tecnico né movimenti di terra. L’impianto è strettamente correlato al complesso produttivo, con l’obiettivo di soddisfarne, seppure parzialmente, il fabbisogno di energia elettrica dell’azienda. Il terreno su cui dovrebbe insistere l’impianto sarebbe attualmente inutilizzato da culture e sprovvisto di vegetazione di pregio, salvo alcuni alberi. Ai dubbi dell’Unione dei Comuni, che aveva richiesto l’installazione dei pannelli sulle coperture degli edifici la parte privata interessata aveva risposto presentando il 2 gennaio 2023 una relazione tecnica integrativa per illustrare le problematiche ostative all’installazione dei pannelli fotovoltaici sulle coperture degli edifici, per ragioni di sicurezza statica, antiincendio e di sicurezza dei luoghi di lavoro.
Il Tar ha dato ragione alla Salov riconoscendo il difetto di motivazione nelle decisione di Soprintendenza e Unione dei Comuni: “Il diniego di autorizzazione paesaggistica – spiega il tribunale amministrativo – non può limitarsi ad esprimere valutazioni apodittiche e stereotipate, dovendo specificare le ragioni del rigetto dell’istanza con riferimento concreto alla fattispecie coinvolta, sia in relazione al vincolo che ai caratteri del manufatto ovvero esplicitare i motivi del contrasto tra le opere da realizzarsi e le ragioni di tutela dell’area interessata dall’apposizione del vincolo. Non è sufficiente, quindi, la motivazione del diniego fondata su una generica incompatibilità, non potendo l’amministrazione limitare la sua valutazione al mero riferimento ad un pregiudizio ambientale, utilizzando espressioni vaghe e formule stereotipate”.
Assorbito il secondo motivo di ricorso, quello presentato per violazione di legge “essendo le ulteriori censure riferite esclusivamente all’astratta compatibilità dei luoghi con gli impianti fotovoltaici, censure non determinanti, in concreto, essendo sempre possibile imporre prescrizioni anche con riferimento a terreni astrattamente compatibili con tali impianti”.
Per effetto dell’annullamento dei provvedimenti impugnati le amministrazioni dovranno esercitare nuovamente il potere di autorizzazione, esprimendosi motivatamente al riguardo, “non potendo essere condivisa la conclusione della difesa di parte ricorrente (la Salov, ndr) per cui, in caso di annullamento dei provvedimenti, l’amministrazione sarebbe tenuta ad autorizzare l’intervento come da progetto presentato”.
Le spese processuali, 4500 euro oltre ad accessori dovuti per legge e rimborso del contributo unificato, è a carico della Soprintendenza.