Niente conformità per un edificio, il Consiglio di Stato dà ragione a due proprietari lucchesi

28 aprile 2024 | 12:52
Share0
Niente conformità per un edificio, il Consiglio di Stato dà ragione a due proprietari lucchesi

Secondo il giudice amministrativo di secondo grado la mancanza di un obbligo di concessione edilizia al momento della realizzazione degli interventi rende illegittimo il diniego

La mancanza di un obbligo di concessione edilizia al momento della realizzazione di alcuni interventi su un edificio rende illegittimo il diniego di accertamento di conformità dal parte del Comune di pertinenza, non potendosi opporre le variante urbanistiche sopravvenute come causa ostativa al conseguimento del titolo abilitativo richiesto.

A dirlo è il Consiglio di Stato, che ha così dato ragione, riformando la decisione di primo grado del Tar della Toscana, ai proprietari di un immobile (rappresentati dall’avvocato Giovanni Iacopetti) che si erano visti negare l’accertamento di conformità della casa nel 2007 per l’asserito contrasto con il regolamento urbanistico del Comune di Lucca, la variante urbanistica riguardante le corti rurali e la variante urbanistica del 2012.

Ma l’immobile era stato realizzato prima del 1958, anno nel quale il Comune di Lucca si è dotato del primo piano regolatore generale. Il presunto abuso rilevato, poi, ovvero la chiusura di un terrazzo con struttura in metallo e vetro e copertura in lamiera; la ealizzazione di un pergolato con intelaiatura in acciaio fissato sui due muri esistenti e con sostegno imbullonato al suolo; la difformità delle dimensioni del garage, risalirebbero a una data antecedente all’1 settembre del 1967 tanto da non richiedere la doppia conformità prevista dalla legge regionale toacana del 2005.

Il Consiglio di Stato ha dato ragione ai proprietari. La legge del 1967 imponeva la licenza di costruzione solo nei centri abitati e, per i comuni dotato di un piano regolatore generale, nelle zone di espansione esterne. Tutti criteri che, quindi, non sarebbero da applicare al caso in specie. Il Consiglio di Stato ne evince che, non contestandosi la data dell’edificazione dell’immobile, l’edificio era confrome agli strumenti urbanistici in vigore al momento della sua realizzazione.

Per l’effetto della sentenza è stato così annullato il provvedimento di diniego dell’accertamento di conformità, che dovrà a questo punto essere garantito dal Comune di Lucca.