Docente invalido espulso dalle graduatorie e licenziato, accolto il ricorso: “Provvedimenti illegittimi”

Il giudice del lavoro: “La risoluzione del rapporto di lavoro e l’esclusione dalla Gps assunta sulla base di inabilità assoluta inesistente”. Il ministero dovrà pagare gli stipendi al prof fino alla fine del contratto
Era stato licenziato a poco più di un mese dall’incarico di supplenza annuale di docente di lingue e culture straniere in un liceo della Lucchesia, a causa di una errata interpretazione di un certificato medico relativo al riconoscimento di una invalidità civile dell’insegnante precario, richiesto ai fini dell’indennità di accompagnamento. Per questo la risoluzione del rapporto di lavoro – per un incarico dal 1 settembre scorso al 30 giugno prossimo – risalente al 7 ottobre scorso era illegittima: così ha deciso il giudice del lavoro del tribunale di Lucca, Alfonsina Manfredini, a cui ha fatto ricorso l’insegnante per impugnare il licenziamento, ottenendo anche la condanna del ministero dell’istruzione e del merito a rifondere al lavoratore gli stipendi che avrebbe percepito fino alla fine del contratto di supplenza.
Non finisce qui. Secondo il lavoratore, il provvedimento assunto dalla dirigente scolastica della scuola sarebbe stato discriminatorio in quanto portatore di handicap e pertanto aveva richiesto anche un risarcimento di 20mila euro. Tuttavia, stando a quanto ritenuto dal giudice, la scuola non avrebbe avuto un atteggiamento discriminatorio nei confronti del professore ma avrebbe piuttosto proceduto nella risoluzione del rapporto di lavoro “per inidoneità psicofisica assoluta al servizio”, mal interpretando il certificato rilasciato al docente dalla commissione medica il 26 giugno del 2022 e sostenendo che al lavoratore fosse stata riconosciuta una invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% che, tra l’altro, lo aveva portato all’espulsione delle graduatorie Gps, poi impugnata di fronte al giudice del tribunale di Lucca.
Stando alla sentenza, però, la commissione medica si era pronunciata in sede di accertamento del requisito sanitario necessario per la prestazione “indennità di accompagnamento” e non per quella mai effettuata volta all’accertamento di una presunta permanente inidoneità psicofisica assoluta al servizio nel ruolo di docente di lingue e culture straniere in istituti di istruzione di secondo grado.
La dirigente dell’Istituto scolastico, stando al giudice, aveva ritenuto insussistenti i requisiti psicofisici e risolto il rapporto di lavoro con il docente, a seguito di un accertamento in via amministrativa dei titoli posseduti dall’insegnante, che avevano portato tra l’altro all’esclusione dalla graduatorie di seconda fascia con decreto del 2 novembre scorso.
Una esclusione che l’interessato aveva immediatamente impugnato dinanzi al giudice del lavoro che nel febbraio scorso con ordinanza cautelare aveva disposto il diritto del ricorrente a rimanere nelle Gps per la provincia di Lucca.
“Allo stato, dunque – si legge nella sentenza del giudice – vi è una pronuncia in sede cautelare che riconosce, se pur nei limiti della delibazione sommaria tipica del procedimento cautelare, che il provvedimento che disponeva la risoluzione del rapporto di lavoro era illegittimo, non essendo risultato provato” che l’insegnante in questione “avesse una permanente inidoneità psicofisica assoluta al servizio nel ruolo di docente”.
Stando al giudice, infatti, la certificazione della commissione medica avrebbe attestato soltanto una incapacità lavorativa generica ai fini dell’erogazione dell’indennità di accompagnamento e non – come sostenuto dalla scuola – la “permanente inidoneità psicofisica assoluta al servizio”, di cui per il tribunale non vi sarebbe prova.
Per il giudice dunque il licenziamento è illegittimo e il docente deve rimanere nelle graduatorie provinciali. Non solo. Il tribunale del lavoro ha anche condannato il ministero a corrispondere al docente l’importo corrispondente alle retribuzioni che gli sarebbero state corrisposte dalla data del licenziamento e fino alla fine del contratto.