Carrellista licenziato in tronco dopo un diverbio: il giudice condanna il datore di lavoro

9 giugno 2024 | 11:40
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Carrellista licenziato in tronco dopo un diverbio: il giudice condanna il datore di lavoro

Risarcimento di otto mensilità per l’operaio, dipendente di una cooperativa: il provvedimento fu illegittimo, ma la legge non prevede più il reintegro

Licenziato dopo una lite in azienda, il giudice gli dà ragione e lo fa risarcire.

L’uomo, dipendente di una cooperativa dall’ottobre del 2016 allo stesso mese del 2021, infatti, ha impugnato il licenziamento per giusta causa contestandone la legittimità.

L’uomo aveva la funzione di carrellista e il 15 ottobre del 2021 ricevette una contestazione disciplinare per essersi rivolto con parole ingiuriose ad altri due dipendenti, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, dipendenti della ditta presso cui lavorava (Puttana della tua moglie lei che viene a montare il palo, Vai a fare in culo, Siete una ditta di merda, alcune delle espressioni riferite). Il dipendente ha fatto pervenire le proprie osservazioni in cui contestava la ricostruzione dei fatti: si sarebbe trattato di un semplice diverbio legato alla richiesta di effetuare mansioni diverse a quelle da contratto ma proprio del macchinista. Ci sarebbe stato qualche spintone e scambio di offese dopo di che l’uomo, colto da malore, si sarebbe fatto certificare dal medico curante. Nonostante questo al dipendente fu comunicato il licenziamento per giusta causa.

Il giudice ha ricordato come grava sul datore di lavoro l’onere della prova e che la stessa non abbia dimostrato la contestazione mossa al dipendente. Per la dottoressa Alfonsina Manfredi, giudice monocratico civile della causa la condotta del dipendente non è di tale gravità da portare al licenziamento per giusta causa.

Essendo quello in corso un contratto a tutele crescenti, dopo l’abolizione dell’articolo 18 dello statuto dei lavoratori, il rapporto di lavoro è stato dichiarato estinto dal 15 ottobre 2021 con riconoscimento di una indennità proporzionale all’anzianità di servizio del lavoratore. Il risarcimento è stato quantificato, visto che il diverbio e le espressioni offensive sono intervenute nei confronti di soggetti dipendenti di una società committente dell’azienda nel cui stabilimento lavorava l’operaio, in otto mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento. La società resistente è anche stata condannata a rimborsare le spese di lite per oltre 3600 euro.