Il giudice riconosce la malattia professionale all’artigiano: dovrà essere risarcito

La domanda del lavoratore era stata respinta dall’ente previdenziale ma il tribunale del lavoro sulla scorta delle perizie ha riconosciuto un danno biologico del 16%
La domanda di riconoscimento di malattia professionale, per aver contratto una tendinite del sovraspinato ed una epicondilite al gomito destro, presentata il 17 agosto del 2021, era stata respinta ma adesso il giudice del lavoro del tribunale di Lucca, Alfonsina Manfredini, ha riconosciuto all’ex operaio lucchese e imprenditore del marmo un danno del 16% derivante dal lavoro come addetto al carico e scarico per una azienda ittica, dal 1 maggio 1983 al 31 luglio 1984 e di addetto al trasporto e al carico e scarico di catrama per asfalto come dipendente di una società edile, dal 1986 al 2007.
L’uomo, che dal 2008 al 2020, ha lavorato anche come titolare di un’impresa artigiana impiegata nel trasporto di materiale inerte e blocchi di marmo aveva chiesto il riconoscimento delle patologie contratte come malattie professionali con postumi rispettivamente dell’8% e del 5%, ma le domande non erano state accolte, così come anche le opposizioni proposte contro i rigetti, dal momento che era stato ritenuto insussistente il rischio lavorativo.
Il giudice ha affidato la valutazione del caso ad un consulente tecnico secondo il quale le mansioni effettuate dal lavoratore avrebbero invece implicato una esposizione a rischio. Il Ctu, in particolare, dagli esami diagnostici e dalle evidenze ecografiche ha ritenuto congrua “la valutazione in misura del 6% per la tendinopatia di spalle e del 2% per l’epicondilite destra”, percentuali che, sommate ai postumi già riconosciuti nella misura del 10%, ha determinato un ammontare complessivo del 16%. Tesi che il giudice del lavoro ha sposato, riconoscendo la malattia professionale al lavoratore e condannando l’ente previdenziale al pagamento dell’indennizzo.