La lite tra vicini per una servitù di passaggio finisce in tribunale

Il titolare del diritto ha trascinato in aula un residente accusato di impedire il transito lasciando le auto in sosta sulla stradina, ma per il giudice quella “viottola” non sarebbe carrabile
Una lite tra vicini di casa per una servitù di passaggio risalente al 1925 è finita sul tavolo del giudice del tribunale civile di Lucca, chiamato a dirimere la contesa sorta fra un residente, che reclamava il diritto di transito sulla stradina della discordia, non solo a piedi ma anche con auto e altri mezzi meccanici, contestando al vicino il fatto che lui, la moglie e altri parenti lasciavano le loro auto parcheggiate lungo la “viottola” impedendo così l’esercizio di un diritto acquisito per contratto.
Le parti non sono riuscite in alcun modo a mettersi d’accordo. Così il vicino accusato di parcheggiare illegittimamente le auto lungo la strada, violando, secondo lui, la servitù di passaggio, è stato trascinato davanti al giudice, al quale è stato anche richiesto, attraverso il ricorso presentato, di stabilire l’esistenza della servitù di passaggio pedonale e con mezzi carrabili e di vietare di conseguenza alla controparte di parcheggiare sulla strada, oltre ad un risarcimento di 5mila euro.
A queste pretese si è opposto il vicino, affermando l’inesistenza della servitù, sostenendo che la viottola non fosse carrabile. La controparte ha infatti sostenuto che così era stato stabilito nel rogito firmato di fronte al notaio nel 1925 in cui era stata stabilita originariamente la servitù di passaggio, confermata poi da un secondo rogito del 1952. La questione comunque era stata oggetto di una lite in passato, tanto che aveva portato ad un verbale di conciliazione tra le parti siglato nel 1999. Un atto che per il vicino chiamato in giudizio non sarebbe stato trascritto e quindi non valido.
In più ha aggiunto ancora che la viottola non era in ogni caso, carrabile, essendo stata chiusa al traffico con catena alla presenza della polizia municipale di Coreglia Antelminelli, e per il caso aveva prodotto anche i verbali di infrazione e di chiusura del passo.
Secondo il giudice la servitù di passaggio stabilita con il contratto del 1925 “non può ritenersi automaticamente estesa anche alla modalità carrabile con autovetture”, essendo evidente, “in ragione dell’anno della sua costituzione, che non era contemplato neppure implicitamente il passaggio di autovetture, dovendo viceversa adottarsi il criterio del minimo mezzo, alla cui stregua il titolare del diritto di passaggio lo deve esercitare arrecando il minor aggravio possibile per il fondo servente”. Tradotto: il transito delle auto non è contemplato dalla servitù di passaggio, pertanto il vicino, come si legge nella sentenza del giudice, “dovrà fare in modo di di astenersi dal porre in essere condotte turbative del possesso della servitù pedonale e con mezzi non meccanici” del ricorrente.