Dimentica di impugnare un avviso di accertamento fiscale: l’assicurazione non risarcirà il commercialista

23 giugno 2024 | 10:48
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Dimentica di impugnare un avviso di accertamento fiscale: l’assicurazione non risarcirà il commercialista

Anche la Corte d’Appello, dopo il tribunale di Lucca, ha dato torto al professionista che aveva chiamato in causa la compagnia: non c’è la prova della polizza

Commercialista dimentica di impugnare un avviso di accertamento fiscale a carico di un calzaturificio, l’assicurazione non copre il danno per l’inadempimento, da cui era conseguita la notifica di una cartella esattoriale.

Dopo una sentenza di primo grado che gli ha dato torto il professionista si è rivolto alla Corte d’Appello di Firenze tramite il proprio difensore. La compagnia di assicurazione alla richiesta del professionista ha contestato l’inoperatività della polizza per rischio escluso e l’intervenuta disdetta.

A mancare, secondo il tribunale di primo grado, invece, sarebbe stata la prova, a carico del commercialista dell’esistenza di un contratto di prestazione d’opera professionale con il titolare del calzaturificio per impugnare alcuni avvisi di accertamento davanti alla commissione tributaria provinciale di Lucca. La copertura assicurativa sarebbe quindi esclusa dal momento che la stessa era stata sottoscritta in forma esclusiva di libero professionista e non, come si configurerebbe in questo caso, come collaboratore fisso di uno studio professionale.

Il giudice di appello ha dato ragione al professionista, contro la società di assicurazioni, sull’effettiva esistenza di un rapporto fra il professionista e il calzaturificio. Ma non ha ugualmente accolto la domanda in quanto il professionista “aveva l’onere di fornire la prova della copertura assicurativa nel periodo nel quale aveva posto in essere il comportamento inadempiente”. L’omessa impugnazione dell’avviso di accertamento avveniva successivamenre al 22 novembre del 2000 e l’attore avrebbe dovuto dimostrare che esisteva una polizza per responsabilità professionale valida ed efficace che coprisse quel periodo. Un onere che non è stato assolto visto che “la prova dell’esistenza del contratto non può essere data nemmeno attraverso il meccanismo della mancata contestazione della controparte”.

Oltre a non ricevere il rimborso di poco meno di 27mila euro del risarcimento danni versato al calzaturificio il professionista, quindi, dovrà pagare oltre 8mila euro di spese legali e oltre 1100 euro di contributo unificato.