Antenna in via Pattana a Pontetetto, il Comune perde il round al Tar: annullato lo stop in autotutela

Per i giudici non sussiste motivo per il ritiro dell'autorizzazione

L’antenna di via Pattana a Pontetetto? Per i giudici del Tar non era legittimo lo stop in autotutela al cantiere avviato lo scorso inverno dalla società Inwit Spa, che aveva avviato i lavori per installare una nuova stazione radio base, a seguito del “silenzio-assenso” di fronte alla richiesta di autorizzazione che l’azienda di telefonia aveva inviato al Comune di Lucca il 7 novembre scorso.

Il caso, come noto, era esploso quando i residenti della zona – che si erano poi costituiti in comitato – avevano visto arrivare le ruspe in via Pattana. Era nata così una mobilitazione con sit in davanti alla sede del Comune a Palazzo Orsetti. Il sindaco Mario Pardini aveva ascoltato i cittadini e la giunta aveva deciso di riesaminare la situazione, fino al provvedimento di annullamento in autotutela dell’autorizzazione rilasciata dagli uffici il 28 febbraio scorso.

Contro questo provvedimento la Inwit aveva presentato ricorso al Tar della Toscana, chiedendo l’annullamento dell’atto e del parere contrario dell’ufficio ambiente, oltre che della nota con la quale il 12 febbraio l’amministrazione, decorsi ormai i termini del silenzio assenso, chiedeva ulteriori chiarimenti sul progetto.

Dal canto suo, il Comune, costituendosi in giudizio, ha sostenuto la validità dello stop in autotutela, sostenendo tra l’altro che il sito di via Pattana non era tra quelli ricompresi nel piano comunale delle antenne, sostenendo anche “la necessità di intervenire a tutela dell’interesse pubblico che non è stato valutato per l’assenza delle verifiche di compatibilità finalizzata all’inclusione nel programma di sviluppo dell’impianto di via Pattana”.

Tesi respinte dal Tar. “La motivazione, nei termini esposti – si legge nella sentenza -, non va oltre l’astratta allegazione dell’interesse sotteso alla norma violata, che subordina il rilascio dell’autorizzazione al rispetto, fra l’altro, del Programma comunale degli impianti, senza evidenziare alcuna ragione concreta di interesse pubblico che, al di là del dato formale della mancata inclusione dell’impianto nel Programma, imponga di intervenire in autotutela (per ragioni concrete riferibili alla specifica localizzazione e legate, ad esempio, alla tutela del paesaggio, dell’ambiente o della salute).Correlativamente, il provvedimento contiene un riferimento del tutto generico agli interessi e diritti dei cittadini residenti nella zona interessata dalla presenza dell’impianto, senza peraltro individuare alcuno specifico fattore di pregiudizio a carico di costoro, mentre ignora completamente la posizione degli operatori titolari dell’autorizzazione annullata, in frontale contrasto con il ricordato precetto legislativo”.

Motivi per i quali i giudici del tribunale amministrativo regionale hanno accolto il ricorso di Inwit spa.

Sostieni l’informazione gratuita con una donazione

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di Lucca in Diretta, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.