Dipendenti dell’Asl utilizzati dall’associazione senza autorizzazione formale: un altro caso torna in Corte d’Appello

21 luglio 2024 | 13:00
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Dipendenti dell’Asl utilizzati dall’associazione senza autorizzazione formale: un altro caso torna in Corte d’Appello

Accolto parzialmente il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro l’associazione Don Baroni Onlus

Tornerà in Corte d’Appello un’altra delle vicende che vede di fronte l’Agenzia delle Entrate e l’associazione Don Franco Baroni Onlus.

Il tema è legato all’utilizzo da parte dell’associazione, negli anni dal 2009 al 2012 di dipendenti pubblici di Unità Sanitarie locali per incarichi retribuiti senza la preventiva autorizzazione formale delle amministrazioni di appartenenza.

L’Agenzia delle Entrate, in questo caso, ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza dell’agosto del 2019 della Corte d’Appello che aveva accolto le opposizioni dell’associazione. In sostanza l’autorizzazione sarebbe stata implicita e desumibile dalle numerose convenzioni di durata annuale stipulate dall’Asl con l’associazione dal 1997 al 2013 per prestazioni domiciliari in favore di malati oncologici terminali.
L’Agenzia delle Entrate ha censurato la sentenza proprio nella parte in cui accoglie la tesi dell’autorizzazione implicita.

La Cassazione, confermano la propria posizione di altre cause analoghe, ha accolto parzialmente il ricorso, ma solo per il rapporto con i dipendenti non della Usl 2 di Lucca. “Appare fondata – dice la Casszione – la censura che investe il capo della decisione che ha mandato esente da sanzione l’associazione in relazione agli incarichi conferiti ai dipendenti delle Usl diverse da quella 2 di Lucca, per le quali non risultava sottoscritta a monte alcuna convenzione, sulla base della considerazione che tale condotta era giustificata da un affidamento incolpevole della conferente circa la sussistenza dell’autorizzazione, “considerato che i nominativi venivano forniti direttamente dalla USL 2 di Lucca“. La censura merita accoglimento in quanto muove dalla premessa, che, come si è visto, è errata, che vale a dire l’autorizzazione possa essere anche tacita”.

In questo senso la Cassazione ha rinviato la causa alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.