Stop al trasferimento della tabaccheria per una questione di distanze, il Tar annulla la decisione dei Monopoli

27 ottobre 2024 | 12:36
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Stop al trasferimento della tabaccheria per una questione di distanze, il Tar annulla la decisione dei Monopoli

Il titolare della concessione ha dimostrato davanti al giudice amministrativo che il percorso della rivendita più vicina è inferiore a quello richiesto dalla normativa

A volte la giustizia è anche una questione di… distanze.

È servita una sentenza del Tar a un titolare di una tabaccheria in Borgo Giannotti che si era visto negare dall’Agenzia della Dogana e dei Monopoli il trasferimento di sede in zona della sua tabaccheria da Borgo Giannotti a Piazza della Croce, sempre nel paese di San Marco.

Secondo le norme attualmente in vigore il trasferimento in zona con mantenimento della licenza è possibile laddove ricorrano alcune condizioni: lo spostamento deve avvenire entro i 600 metri dalla sede originaria ma la rivendita più vicina deve essere a meno di 250 metri della rivendita originaria.

È su quest’ultima condizione che si è lungamente dibattuto e deciso, anche sulla base delle rilevazioni che l’Agenzia dei Monopoli ha fatto effettuare dala polizia municipale. Secondo il commerciante che he chiesto il trasferimento la distanza sarabbe stata di 217 metri, quindi all’interno della distanza consentita per il trasferimento, secondo i Monopoli, sulla base delle indicazioni del Comune, la distanza sarebbe di 261 metri, con conseguente inapplicabilità della deroga prevista dalla normativa in vigore.

Di qui il ricorso al Tar, che è stato accolto dal tribunale amministrativo. Lo stesso, infatti, ha recepito le eccezioni del ricorrente secondo il quale la distanza va calcolata, anche in assenza di adeguata segnaletica stradale di attraversamernto, anche secondo quanto previsto dal codice della strada. I criteri da seguire, secondo il Tar, infatti, sono due. Il percorso deve essere il più breve e corrispondente alla normale deambulazione dei pedoni e non deve porsi in contrasto con le disposizioni del codice della strada. Il percorso calcolato in 217 metri (anziché 261) risponderebbe a queste caratteristiche.

Il ricorso, quindi, è stato accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. L’amministrazione dovrà quindi provvedere nuovamente sull’istanza del privato, con tutta probabilità accogliendo la richiesta di trasferimento in zona.

Le spese sono state compensate fra le parti.