Otto anni di Daspo dopo gli scontri: il Tar conferma il provvedimento per un tifoso reggiano

15 dicembre 2024 | 22:00
Share0
Otto anni di Daspo dopo gli scontri: il Tar conferma il provvedimento per un tifoso reggiano

Secondo il tribunale amministrativo di primo grado il provvedimento del questore nei confronti di un supporter emiliano è stato rispettoso dei principi di ragionevolezza, coerenza e proporzionalità

Daspo di otto anni dopo gli scontri al termine della partita Lucchese – Reggiana del 2022, anche il Tar conferma il provvedimento del questore.

Passamontagna e spranghe: far west dopo la partita Lucchese Reggiana per lo scontro tra le tifoserie

Non ha avuto l’esito sperato il ricorso di un tifoso reggiano (e non lucchese come inizialmente scritto),colpito dal provvedimento e anche denunciato per rissa aggravata, davanti al tribunale amministrativo.

Tre i vizi che l’avvocato che rappresentava il tifoso ha presentato davanti al tribunale: eccesso di potere per travisamento dei fatti e contradditorietà della motivazione; mancata comunicazione al soggetto colpito dal provvedimento dell’avvio del procedimento amministrativo; eccesso di potere del Questore circa la durata del provvedimento.

Il ricorso è stato respinto in maniera inequivocabile. Il primo motivo non è stato accolto perché il ricorrente è stato compiutamente identificato dalle telecamere presenti sul posto sia mentre inveiva contro i tifosi reggiani sia mentre avanzava nella loro direzione. “Ciò premesso – dice il Tar – risulta evidente la correttezza dell’attività istruttoria sulla base alla base del provvedimento impugnato”.

“La Questura – ricorda sempre il Tar – ha preso in esame i precedenti del ricorrente che hanno confermato un giudizio di sostenziale ‘pericolosità’, essendo risultato destinatario di precedenti Daspo”. E in questo sento è costante l’orientamento giusrisprudenziale che lega il provvedimento proprio alla prevenzione del ripetersi di fatti pericolosi. “È noto – ricorda il Tar – che il Daspo risulta legittimo non solo nel caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione dell’ordine pubblico, come nel caso di semplici condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo”.

Respinti anche gli altri due motivi di ricorso: la fase preliminare della comunicazione del procedimento, anche in questo caso secondo costante orientamento giurisprudenziale, può essere omessa per le ragioni di urgenza della difesa dell’interesse di rilievo pubblico sotteso al procedimento. Il Tar condivide, infine, anche il quantum della sanzione: “La valutazione effettuata dal questore – conclude il Tar – appare quindi rispettosa dei principi di ragionevolezza, coerenza e proporzionalità, in quanto la durata del provvedimento impugnato è stata commisurata alla progressione della condotta violenta tenuta dal ricorrente”.

Il ricorso è stato rigettato e le spese sono state compensate fra le parti per “la particolarità della fattispecie”.