L’Agenzia delle Entrate contesta la congruità dell’investimento pubblicitario dell’azienda: la Cassazione le dà torto

L’ente ha presentato ricorso dopo la doppia decisione delle commissioni tributario che aveva annullato l’accertamento fiscale a una ditta produttrice di accessori per calzature
L’Agenzia delle Entrate non crede che le spese di sponsorizzazione dell’auto da rally siano congrue. E contesta all’azienda i costi ritenuti non inerenti per recuperare i soldi dalle tassazione. Ma i giudici, fino alla Cassazione, hanno dato ragione all’azienda, che produce parti accessorie per calzature.
Contro la decisione, che ha richiesto il recupero di tassazione di 58mila euro per il 2007 e di 42mila euro per il 2008, la società ha proposto due distinti ricorsi. Ricorsi dapprima accolti dalla commissione tribunaria provinciale, quindi dalla commissione tributaria regionale della Toscana.
L’Agenzia delle Entrate non contenta delle decisioni ha proposto ricorso anche per Cassazione, criticando la sentenza impugnata perché avrebbe errato nell’annullare l’accertamento ritenuto giustificato per la “non inerenza dei costi dedotti in relazione all’attività principale dell’impresa (trattandosi di impresa che produce e vende accessori di gomma per calzature e di sponsorizzazione di associazione sportiva dilettantistica che opera nel mondo nelle corse automobilistiche e della antieconomicità dell’operazione, atteso che il costo affrontato era sproporzionato e inidoneo ad aumentare gli utili in modo proporzionale”.
Il ricorso non è stato accolto. “La decisione – dice la Cassazione – si fonda sulla valutazione della somma erogata, considerata minimale rispetto al fatturato attuale della società”. Inoltre la Cassazione ribadisce principi più volte presentati dalla stessa Corte, secondo cui, sostanzialmente, vi è piena libertà dell’azienda nelle proprie scelte pubblicitarie, con una sorta di generale presunzione di congruità delle stesse, specie se erogate nei confronti di associazioni sportive dilettantistiche.
Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è stato rigettato con condanna dell’ufficio ricorrente al pagamento delle spese, pari a poco meno di 6mila euro.