Ha un contratto di lavoro ma percepisce il reddito di cittadinanza: per la Cassazione la condanna è troppo lieve

Il procuratore generale della Repubblica alla Corte di Appello di Firenze ha fatto ricorso contro la pena a 4 mesi di reclusione: si torna in tribunale a Lucca
Omette di comunicare le variazioni sulla sua situazione lavorativa pur percependo il reddito di cittadinanza.
L’uomo un 39enne originario della Calabria è stato al centro di una vicenda giudiziaria che, arrivata in Cassazione, non ha ancora trovato la sua conclusione.
L’uomo. infatti, che era stato assunto a tempo determinato in uno stabilimento florovivaistico, era stato condannato in primo grado a 4 mesi di reclusione. Ma contro la sentenza ha fatto ricorso il procuratore generale della Repubblica alla Corte di Appello di Firenze, secondo il quale la pena sarebbe stata calcolata in funzione di una pena base inferiore al minimo edittale.
La Cassazione ha accolto il ricorso. La pena prevista per il reato contestato all’uomo che percepiva in maniera indebita il reddito di cittadinanza è, infatti, ricorda la Corte, fissata nel suo minimo in un anno di reclusione. Il tribunale di Lucca avrebbe determinato la pena in un terzo ex articolo 444 del codice di procedura penale. Una ricostruzione su cui non concorda la Cassazione “poiché tale disposizione prevede, tra l’altro che, in caso di applicazione concordata della pena questa è suscettibile di essere diminuita, rispetto alla pena che diversamente sarebbe stata congrua, ‘fino ad un terzo’, deve ritenersi che, quand’anche si volesse credere che il tribunale lucchese abbia applicato la predetta diminuzione nella misura massima possibile (cioé nella misura di un terzo), detto organo non può essere partito dalla individuazione di una pena-base superiore a sei mesi di reclusione, pertando inferiore al minimo edittale previsto per il reato in contestazione”.
La corte ha per questo impugnato la sentenza senza rinvio con la trasmissione degli atti al tribunale di Lucca affinché in diversa composizione personale provveda nuovamente, eventualmente anche nella forma del’applicazione della pena concordata, facendo tuttavia tesoro dei rilievi contenuti nella sentenza, a giudicare l’imputato in ordine alla condotta oggetto dell’imputazione elevata a suo carico.