Condono infinito per un ripostiglio e i servizi igienici di una casa: la sentenza del Consiglio di Stato apre a un nuovo ricorso

2 gennaio 2025 | 20:56
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Condono infinito per un ripostiglio e i servizi igienici di una casa: la sentenza del Consiglio di Stato apre a un nuovo ricorso

La vicenda sulla trasformazione di un edificio da commerciale ad abitativo di oltre 25 anni fa non si è ancora conclusa: per ora ha avuto ragione il Comune sui proprietari

Chiede il condono per alcuni interventi effettuati in un edificio della zona est del centro storico di Lucca per cui è stato effettuato il cambio di destinazione d’uso da commerciale ad abitativo. Ma nella sanatoria vengono esclusi due vani: uno adibito a ripostiglio e i servizi igienici, realizzati a corredo dell’unità immobiliare nel cortile interno dello stabile.

I proprietari dell’immobile hanno fatto ricorso e, dopo aver perso davanti al Tar Toscana, hanno portato il caso al Consiglio di Stato lamentando error in iudicando, ingiustizia manifesta, contradditorietà e illegittimità del provvedimento del Comune di Lucca.

La vicenda risale ad oltre 25 anni fa. Già una prima richiesta era stata respinta dal Comune che nel 2001 aveva dato un ordine di demolizione. Il Tar, investito della prima decisione, aveva stabilito che l’amministrazione avrebbe prima dovuto pronuciarsi sulla condonibilità dei manifatti e poi ingiungere l’ordine di demolizione. Nel 2007 un nuovo ordine di demolizione era stato annullato in autotutela proprio per dare attuazione al giudicato della sentenza del Tar. Nel 2012 il Comune di Lucca ha nuovamente negato il riesame della pratica relativa a ripostiglio e servizi igienici, per la mancanza agli atti della domanda di sanatoria del modello relativo alla realizzazione dei due manufatti ritenuti abusivi. La nota del 2012, stabilisce il Consiglio di Stato, “rispondente o meno che fosse al contesto ordinamentale di riferimento… non è stata impugnata, con la conseguenza che l’esclusione dal condono dei suddetti vani costituisce oramai un dato non più soggetto a contestazione”.

Tale nota, a differenza dalla ricostruzione del ricorrente, dimostrerebbe l’effettuazione di una “rinnovata valutazione dei presupposti fattuali e giuridici posti alla base della propria volontà di “emissione di nuova ordinanza per il ripristino dell’originario stato dei luoghi”. La pronuncia del Tar del 2001, che per il Consiglio di Stato aveva rilevato solo un difetto di istruttoria sulla condonabilità dei due manufatti “facendo tuttavia salvo il successivo riesercizio del potere da parte dell’amministrazione. Situazione partitamente avvenuta nel caso di specie, avendo l’amministrazione escluso la condonabilità dei vani in esame alla luce di una rinnovata istruttoria, e pertanto con statuizione finale al più illegittima, ma certamente non nulla. Ne consegue, anche sotto tale profilo, la necessità di impugnativa di tale nota da parte dell’appellante, pena la sua inoppugnabilità, nella specie verificatasi”.

La sentenza, che non ha visto il Comune costituirsi in giudizio, apre spazio a un nuovo ricorso da parte dei proprietari, stavolta sugli atti del 2013.