Morsa dal cane del vicino di casa: risarcimento extra per una marinaia

Il tribunale ha riconosciuto come non adeguata la cifra liquidata dall’assicurazione che si dovrà accollare anche le spese legali e di perizia
Viene morsa dal cane del vicino di casa: risarcita.
La vicenda, che coinvolto una donna di 51 anni all’epoca dei fatti, marinaia sugli yacht, non si è limitata alle assicurazioni ma è approdata al tribunale civile di Lucca. La danneggiata, infatti, ha ritenuto insufficiente la somma liquidata dalla controparte per il danno subito e ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali davanti a un giudice.
La vicenda risale al 2016: la donna, mentre salutava il vicino di casa, è stata attinta al braccio dal boxer dello stesso. Medicata al pronto soccorso la donna ha subito lesioni importanti, che sono guarite in un tempo più lungo rispetto al decorso normale per la presenza di altre patologie.
Posto che la dinamica dell’incidente non è mai stata messa in discussione tutta la questione si è incentrata sul quantum della liquidazione del danno. Secondo le tabelle, basate sui danni e sulla invalidità temporanea della donna, oltre alle cicatrici che le sono restate sul braccio, il totale non patrimoniale da liquidare, secondo il giudice di primo grado sarebbe di poco inferiore ai 7mila euro. A questi si aggiungono il danno patrimoniale da poco più di 600 euro per spese mediche legali e stragiudiziali.
Nulla è dovuto, invece, per il danno da perdita di lavoro dipendente. Secondo il giudice, la dottoressa Anna Martelli, infatti, il licenziamento da parte dell’azienda presso cui la donna era dipendente era illegittimo e i diritti della donna erano da far valere in apposita causa di lavoro.
La controparte, dunque, è stata condannata al pagamento dei danni, al netto di quanto già liquidato dall’assicuraziome, ma anche al pagamento dei 4/5 delle spese legali della parte attrice e i 4/5 delle spese di perizia.
Il proprietario del cane verrà coperto dall’assicurazione. Il giudice ha infatti respinto le eccezioni della stessa, presentate in udienza, dichiarando nulla la clausola del contratto che esclude dal rimborso le spese di lite e di perizia, perché riformatrici in pejus delle norme del codice civile.