Incastrato per il colpo nella villa di un imprenditore da un mozzicone di sigaretta: per la Cassazione indagine senza vizi
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Rigettato il ricorso contro le modalità di acquisizione della ‘prova regina’: i carabinieri hanno agito correttamente. Confermata la condanna
È stato respinto il ricorso di Monali Glaudi presentato in Cassazione contro la condanna a quattro anni in Appello per il furto, assieme ad alcuni complici travisati, nell’abitazione di un imprenditore a Badia di Cantignano che aveva fruttato, fra contanti, gioielli e orologi da collezione oltre 120mila euro.
Il ricorso contro la condanna è stato presentato per violazione di legge e per vizio di motivazione. Ad essere contestata è la prova che ha incastrato l’uomo ovvero alcune tracce ematiche trovate nella villetta dell’imprenditore e la sua comparazione con il Dna estratto da una sigarette fumata dal responsabile del colpo e repertata dai carabinieri in sede di perquisizione domiciliare.
La Cassazione, però, ha respinto tutte le motivazioni presentate dal difensore dell’imputato. Innanzitutto “nessuna delle procedure che nel ricorso si affermano essere state omesse determina una inutilizzabilità patologica della prova”, l’unica che pul essere opposta in sede di giudizio abbreviato.
Corretta, per la Cassazione, anche la procedura di prelevamento del mozzicone di sigaretta usato per comparare il Dna del responsabile. La necessità di avvisare l’imputato della possibilità di avvalersi di un difensore, infatti, scatta in caso di prelievo coattivo di campioni biologici dall’imputato e non, come nel caso di specie, nel caso di sequestro di un oggetto in senso lato probatorio. “Deve, infine, rilevarsi – aggiunge la Corte a conferma delle proprie convinzioni – come nel ricorso non si sia in alcun modo affrontato l’ulteriore elemento di prova costituito dalla presenza nei pressi dell’immobile all’interno del quale era avvenuto il furto di quella stessa vettura che l’imputato aveva utilizzato in altra, del tutto analoga, occasione”.
Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.