Licenziato dalla ditta di trasporti, ma il contratto non è mai stato firmato: operaio reintegrato a tempo indeterminato

16 marzo 2025 | 10:36
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Licenziato dalla ditta di trasporti, ma il contratto non è mai stato firmato: operaio reintegrato a tempo indeterminato

Nei rapporti con l’azienda mancavano alcuni passaggi formali obbligatori sia in sede di assunzione sia per l’interruzione del rapporto

Viene licenziato dalla ditta di trasporti, dove lavora come operaio. Ma mai nessun contratto in forma scritta era stato stipulato. Ecco perché il dipendente non solo verrà regolarmente pagato, ma anche assunto, a tempo indeterminato, a far data dall’inizio del rapporto di lavoro, teoricamente a tempo determinato, ma nato sulla base di un contratto inesistente e quindi non opponibile in giudizio.

È questo l’esito del giudizio di fronte alla giudice Antonella De Luca. La società a cui l’operaio prestava la sua opera dal 7 gennaio del 2022 lo aveva licenziato per giusta causa a partire dal 12 dicembre successivo, a fronte di una serie di assenze ritenute ingiustificate sul posto di lavoro. Ma l’azienda avrebbe errato in più passaggi formali: nessuna sottoscrizione del contratto a tempo determinato, l’unica forma consentita e nessuna comunicazione scritta anche del licenziamento, se non l’invio del modello Unilav.

Una situazione che ha convinto il giudice delle richieste del ricorrente, che ha impugnato il licenziamento ritenendolo illegittimo, inefficace, invalido e inesistente.

Al giudice non è restato quindi altro di trasformare il rapporto di lavoro a tempo intederminato ab origine, di accertare e dichiarare la nullità del licenziamento, di condannare il convenuto alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro e di corrispondergli a titolo di risarcimento danno un’indennità commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per il periodo dal licenziamento alla effettiva reintegra e per un periodo comunque non inferiore a cinque mensilità. L’azienda dovrà pagare anche le spese di lite in favore del difensore nella misura di circa 4200 euro.