Vendita di alcolici, via a controlli straordinari. Ecco cosa prevede il decreto Balduzzi

18 maggio 2014 | 10:28
Share0
Vendita di alcolici, via a controlli straordinari. Ecco cosa prevede il decreto Balduzzi

Il Ministero della Salute ha preannunciato l’imminente avvio di una campagna straordinaria di controlli della forze dell’ordine, finalizzata soprattutto ad accertare il rispetto della normativa sulla vendita e somministrazione di alcol a minori ed a persone in evidente stato di alterazione. Per questo Confcommercio ritiene utile ricapitolare le norme che sovraintendono questo settore, anche alla luce di una interpretazione da parte del ministero dell’interno che rischia di creare un po’ di confusione tra gli operatori.

In base alle disposizioni del decreto Balduzzi il quadro normativo risulta così composto: divieto di somministrazione di bevande alcoliche, anche per mezzo di distributori automatici, ai minori di anni 16; divieto di vendita di bevande alcoliche, anche per mezzo di distributori automatici, ai minori di anni 18.
Stando alla normativa, un esercente potrebbe quindi somministrare al tavolo o al banco una birra in bottiglia assicurandosi che il cliente abbia più di 16 anni, mentre se volesse vendere la  medesima bottiglia per asporto, dovràassicurarsi che il cliente abbia più di 18 anni.
Su questa normativa di dettaglio – che distingue nettamente somministrazione e vendita – si è inserita come detto un’interpretazione del ministero dell’interno del gennaio 2003, che ha invece equiparato le due fattispecie. Pertanto, con la nuova disciplina introdotta dal decreto Balduzzi, sarebbe vietata non solo la vendita, ma altresì la somministrazione di alcolici ai minori di 18 anni, aumentando così il limite dei 16 anni.
In attesa quindi della soluzione dei 2 ricorsi attualmente pendenti avverso tale interpretazione, si invitano pertanto tutti gli operatori a fare particolare attenzione in quanto i controlli da parte delle Forze dell’Ordine sembrano sposare la più restrittiva linea interpretativa del Ministero che stabilisce divieto di somministrazione e vendita ai minori di 18 anni. In questa sede giova ricordare anche i limiti di orario, previsti dalla legge per vendita e somministrazione di alcolici. Per pubblici esercizi, circoli privati, spazi ed aree pubblici: divieto somministrazione e vendita alcolici e superalcolici dalle 3 alle 6. Distributori automatici sia in pubblici esercizi sia in altri luoghi: divieto somministrazione e vendita alcolici e superalcolici dalle 24 alle 7. Esercizi di vicinato: divieto vendita alcolici e superalcolici dalle 24 alle 6. Aree di servizio sulle autostrade e strade di tipo A (superstrade): divieto somministrazione superalcolici, divieto vendita per asporto superalcolici dalle 22 alle 6, divieto di somministrazione alcolici dalle 2 alle 6.
Inoltre che i titolari e i gestori di pubblici esercizi che proseguano la propria attività oltre le 24, devono avere presso almeno un’uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l’assunzione di alcol e devono esporre all’entrata, all’interno e all’uscita dei locali apposite tabelle alcolemiche.
Si ricorda comunque che da luglio 2013 è disponibile il codice di autoregolamentazione per i pubblici esercizi, redatto in collaborazione con la Prefettura di Lucca: uno snello vademecum che raccoglie la normativa base e le linee guida cui è opportuno che le attività si attengano al fine di evitare contestazioni di alcun tipo. Per chiunque volesse prendere visione del codice, può rivolgersi agli uffici di Confcommercio di Lucca (via Fillungo 121, 0583.47311) o di Viareggio (via Repaci 18, 0584.618654).