Tasi, oggi scade la prima rata: ecco come funziona

16 ottobre 2014 | 10:50
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Tasi, oggi scade la prima rata: ecco come funziona

Scade oggi (16 ottobre) il termine per il versamento della prima rata della Tasi nei Comuni che hanno deliberato aliquote e detrazioni entro il 18 settembre. Si tratta del secondo appuntamento con il pagamento di questa imposta, poiché in alcuni Comuni più virtuosi che avevano deliberato entro il 23 maggio il pagamento della prima rata è stato effettuato nel mese di giugno, insieme all’Imu. Il saldo dovrà poi essere versato entro il 16 dicembre unitamente al saldo Imu. A ricordarlo è la Cna di Lucca con un vademecum sulla tassa.
La Tasi (Tassa sui Servizi Indivisibili) è stata istituita dalla legge di stabilità 2014 ed è finalizzata alla copertura delle spese relative ai servizi comunali rivolti alla collettività, come ad esempio la manutenzione stradale o l’illuminazione comunale. L’imposta è dovuta da chi possiede a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e aree edificabili ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
Inoltre, proprio perché l’imposta riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività, è dovuta anche da chi utilizza l’immobile, per effetto per esempio di un contratto di affitto o di comodato. In tal caso la Tasi posta a carico dell’occupante è compresa tra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della Tasi, secondo quanto stabilito dal Comune nel regolamento comunale, e la restante parte rimane a carico del possessore. A Lucca, però, secondo quanto deciso dal Comune, nulla è dovuto dagli inquilini in affitto.

Il calcolo dell’imposta è piuttosto complesso, poiché la legge di stabilità ha fissato, come è accaduto per l’Imu, delle regole generali, lasciando ai Comuni ampia libertà nella determinazione delle aliquote dell’imposta e della misura della detrazione per l’abitazione principale. La legge di stabilità ha infatti stabilito che per il 2014 la misura delle aliquote deliberate dai Comuni deve comunque rispettare un tetto massimo del 3,3 per mille per le prime case, mentre per gli altri immobili la somma delle aliquote Imu più Tasi non deve superare il tetto di 11,4 per mille.
Al di la di questa limitazione, il Comune può però intervenire sulle aliquote e differenziarle in base alla destinazione e all’utilizzo dell’immobile e può prevedere riduzioni di aliquota per alcune fattispecie (es. abitazioni con unico occupante, fabbricati rurali ad uso abitativo, ecc). Per le detrazioni non è nemmeno prevista una misura fissa (come era invece per l’IMU prima casa) e il Comune può decidere di concedere o meno la detrazione e di differenziarla con diversi criteri (es. per scaglioni di rendita catastale, in percentuale dell’imposta dovuta, in ragione del valore ISEE del nucleo familiare, in presenza di portatori di handicap, ecc).
“Volendo semplificare – dice Cna – possiamo dire che la Tasiè dovuta sull’abitazione principale, con una aliquota molto spesso pari al 2,5 per mille ed una eventuale detrazione (non molto elevata). Inoltre è dovuta da chi è in affitto in misura mediamente pari al 20% della Tasi dovuta sull’immobile. Per gli immobili diversi dall’abitazione principale, in linea di massima, la Tasi non è dovuta nei Comuni dove è stata deliberata una aliquota Imu del 10,6 per mille (ci sono alcune eccezioni come Roma che con Imu al 10,6 per mille ha comunque deliberato la Tasi nella misura dello 0,8 per mille, raggiungendo il limite massimo 2014 del 11,4 per mille), mentre è dovuta nei Comuni dove l’aliquota Imu era inferiore al 10,6 per mille (in questi casi in molti Comuni l’aliquota Tasi è stata fissata in modo tale che Imu più Tasi raggiungesse il 10,6 per mille ovvero il massimo 2014 dell’11,4 per mille).
Va infine ricordato che più di 600 Comuni non hanno deliberato in tempo utile la Tasi e pertanto per gli immobili posseduti o detenuti in questi Comuni l’imposta si dovrà versare in una unica soluzione entro il 16 dicembre con l’aliquota dell’1 per mille.