Multe fino a 100mila euro per negozi che usano shoppers “fuorilegge”

24 ottobre 2014 | 13:07
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Multe fino a 100mila euro per negozi che usano shoppers “fuorilegge”

Confcommercio Imprese per l’Italia province di Lucca e Massa Carrara ricorda ancora che dal 21 agosto 2014 sono entrate in vigore le sanzioni per la commercializzazione dei sacchetti di plastica monouso per l’asporto merci non biodegradabili e compostabili.
Pertanto, chi commercializza i sacchetti di plastica deve oggi accertarsi della loro conformità alle norme di legge già al momento dell’acquisto dal fornitore per evitare di incorrere in sanzioni. A questo proposito, si può richiedere al proprio fornitore il rilascio della dichiarazione di conformità. Ormai possono quindi essere commercializzati solo gli shopper monouso certificati compostabili Uni En 13432.
Per le scorte ancora in magazzino, non conformi al dettato normativo, potranno seguirsi le procedure previste per lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, e pertanto tali sacchetti potranno essere consegnati a specifica ditta autorizzata ovvero restituiti ai fornitori di tali sacchetti “fuori legge”.

Nessun specifico chiarimento riguardo è stato al momento rilasciato dal competente Ministero riguardo i sacchetti di plastica (di solito trasparenti) messi a disposizione all’interno dei supermercati e alimentari per pesare e trasportare verdura e frutta da parte dei clienti fino alla cassa. Non è chiaro se questi rientrino nel campo di applicazione del divieto e siano anch’essi soggetti all’applicazione delle sanzioni: il consiglio pertanto è di evitare interpretazioni penalizzanti da parte degli organi di controllo e di utilizzare altre tipologie di sacchetti per il confezionamento degli alimenti sfusi (come ad esempio quelli in cartone). Particolarmente rilevante il quadro sanzionatorio: infatti la sanzione pecuniaria a carico dell’esercente parte da 2.500 euro per arrivare a 25mila euro, aumentata fino al quadruplo del massimo (100mila euro) se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l’asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Si rammenta che le Amministrazioni Comunali non hanno alcuna competenza né potere sulle altre autorità di polizia amministrativa competenti sul territorio, qualora le stesse decidessero autonomamente di svolgere controlli e applicare da subito sanzioni in materia. Per la dichiarazione di conformità che il fornitore dei sacchetti deve compilare obbligatoriamente, è possibile rivolgersi agli uffici di Confcommercio.