Non è abilitata a insegnare, il Tar respinge il ricorso

Era stata esclusa dalle graduatorie scolastiche ad esaurimento per la scuola primaria a Lucca perché, secondo il dirigente dell’ufficio scolastico provinciale, l’aspirante insegnante non aveva le caratteristiche per l’assegnazione eventuale di una cattedra e l’inserimento nella lista per l’aggiornamento triennale perché non era abilitata allo stesso insegnamento. La giovane donna di 27 anni si è vista però respingere anche dal Tar della Toscana il ricorso presentato per impugnare il provvedimento assunto dall’ex provveditorato agli studi il 4 settembre scorso che di fatto l’ha esclusa dalla graduatoria triennale 2014/2017, a seguito dei controlli sui requisiti presentati nella domanda presentata all’ufficio scolastico provinciale. Una sentenza che, viste le polemiche e le battaglie che a Lucca sono ancora in corso con tanto di esposto presentato alla magistratura (Leggi) in merito all’invasione delle graduatorie da fuori provincia, rischia – e il termine calza forse a pennello – di fare “scuola”.
E ciò è da ricercare nelle motivazioni che i giudici del tribunale amministrativo danno nella sentenza di respingimento del ricorso. Dando anche delle valutazioni di merito sul sistema dell’aggiornamento delle graduatorie stesse. Secondo il Tar infatti eventuali ricorsi contro esclusioni o rettifiche delle liste di docenti in attesa del ruolo sono di competenza del giudice ordinario, ovvero del giudice del lavoro del tribunale di Lucca, non della giustizia amministrativa. “L’adunanza plenaria del Consiglio di Stato – scrive il Tar della Toscana -, con la sentenza 12 luglio 2011, numero 11, riesaminando le posizioni espresse in un passato non remoto ha infine aderito alla tesi da tempo sostenuta dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, secondo cui le graduatorie degli insegnanti vengono stilate a seguito di un’attività di matrice non concorsuale, annoverabile nell’ambito delle determinazioni assunte dall’amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato”, a fronte dei quali – prosegue il collegio giudicante – “la situazione giuridica soggettiva vantata dai docenti iscritti è da qualificarsi come diritto soggettivo ad ottenere il posto di lavoro in virtù del regolare scorrimento della graduatoria. L’esclusione della concorsualità è insita, in particolare, nella circostanza che l’inserimento in graduatoria dipende unicamente dal possesso di determinati requisiti e non è preceduto dallo svolgimento di una procedura selettiva di diritto pubblico articolata nelle sue fasi tipiche (pubblicazione di un bando, valutazione, approvazione della graduatoria finale), finendo perciò per costituire oggetto di una vera e propria pretesa dell’insegnante alla legalità degli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione”.
Ma c’è di più: “Se l’istituto delle graduatorie degli insegnanti consiste, come sottolineato oggi anche dall’adunanza plenaria – prosegue il Tar -, nella mera formazione di un elenco periodicamente aggiornato, in assenza di ogni margine di discrezionalità in ordine alla valutazione dei titoli, le controversie nascenti dall’attività di periodico aggiornamento delle graduatorie medesime non possono che appartenere alla cognizione del giudice ordinario”.
Il caso in questione aveva fatto un certo scalpore a Lucca. Sostanzialmente, la giovane in questione aveva presentato domanda di ammissione alle graduatorie scolastiche ad esaurimento per la scuola dell’infanzia all’ufficio scolastico provinciale. Secondo l’ex Provveditorato però la giovane si era immatricolata nell’anno accademico 2008/2009 e non aveva quindi intrapreso il percorso abilitativo per l’insegnamento entro i termini fissati dal decreto ministeriale in materia, che fissava la possibilità di inserimento nella graduatoria 2014/2017 per insegnanti abilitati o che avessero iniziato un percorso di abilitazione entro l’anno accademico 2007/2008, l’anno prima di quello del caso in questione.