Auto e moto ultraventennali, ecco le novità per il bollo

La Regione Toscana, a poco più di tre mesi dall’approvazione della legge di stabilità 2015, ha definito i criteri concernenti il pagamento della tassa di possesso e di circolazione per i veicoli costruiti da oltre vent’anni. La legge regionale 37 del 25 marzo 2015 prevede, infatti, all’articolo 20 alcuni significativi cambiamenti riguardanti il regime di tassazione per i mezzi ultraventennali. Tenuto presente che l’anno di riferimento per stabilire la vetustà del mezzo è sempre l’anno di fabbricazione (in Italia o in un altro Stato) che, salvo prova contraria, coincide con quello di immatricolazione, si rileva – fa notare l’Aci di Lucca – come le agevolazioni fiscali differiscano a seconda che si tratti di veicoli ultraventennali oppure ultratrentennali.
Normativa previgente. L’abrogata legge regionale 43/2002, all’articolo 3 prevedeva per tutti i veicoli costruiti in un periodo compreso tra i 20 anni e inferiore ai 30, la corresponsione di una “tassa di possesso” in misura forfettaria dovuta anche se i veicoli non circolavano, stabilita in 63 euro per le autovetture e in 26,25 euro per i motoveicoli. Se la tassa automobilistica ordinaria risultava più favorevole di quella forfettaria, allora era possibile optare per la prima. Diversamente, a seguito d’iscrizione ai registri storici dell’Asi, della Fmi (oppure di alcune sigle minori specificate dalla Regione) era possibile ottenere l’esenzione dalla “tassa di possesso” e passare al regime della “tassa di circolazione”, pagando quindi il bollo soltanto in caso di effettivo uso su strada del mezzo. La condizione per il riconoscimento di quest’ultima agevolazione era la presentazione di una domanda, corredata dell’attestazione che il mezzo non fosse adibito ad uso professionale o all’esercizio di attività d’impresa con trasporto persone e cose. Al compimento del 30esimo anno di vita, l’obbligo di pagamento derivava esclusivamente dall’assoggettamento a una “tassa di circolazione”, che rendeva il veicolo esente soltanto in caso di non utilizzo, mentre in caso d’uso su strada le somme da versare erano di 29,82 euro per le quattroruote e di 11,93 euro per le due ruote, quindi ancora in misura fissa, ma ridotta e dovuta a diverso titolo.
L’attuale normativa. Una diversa tassazione è stata introdotta a partire dal periodo d’imposta decorrente dal 1 gennaio 2015 esclusivamente per i veicoli costruiti tra i 20 ed i 30 anni. La previsione normativa fa ancora riferimento alla “tassa di possesso”, tuttavia la somma stabilita a titolo di forfait è stata sostituita con un versamento di una cifra ottenuta sulla base dei kw del veicolo, ma con una riduzione del 10% rispetto alla tariffa ordinaria. Per gli stessi veicoli ultraventennali, quindi, non corre più l’obbligo della presentazione di una domanda di agevolazione, tantomeno dell’iscrizione a registri storici, prescindendo del tutto anche dall’uso che viene fatto dei mezzi. Per gli autoveicoli e motoveicoli ultratrentennali sono rimaste invece invariate le preesistenti modalità di pagamento. In ogni caso, il calcolo degli importi avviene automaticamente, con applicazione percentuale della riduzione.
Chi aveva già pagato prima dell’aumento. Qualora siano già stati corrisposti nei primi mesi dell’anno gli importi dell’ormai soppressa tassa forfettaria, poiché trattasi di aumento retroattivo, gli utenti hanno facoltà di adeguarsi, versando le differenze ad integrazione della nuova “tassa di possesso ridotta” entro il 30/9/2015, senza incorrere nell’addebito di sanzioni od interessi. Anche per i ritardatari che non hanno ancora provveduto ad alcun versamento, è possibile pagare secondo le nuove tariffe entro la stessa data, evitando l’applicazione di cifre aggiuntive. Dopo tale termine sarà effettuabile un versamento avvalendosi del ravvedimento operoso, secondo le modalità ordinarie.
Dove pagare. Tutte le Delegazioni Aci sparse sul territorio provinciale dispongono di sportelli predisposti al servizio esazione-bollo, con personale altamente qualificato e aggiornato anche per il pagamento di queste nuove tasse, per lo più legate al mondo delle auto di interesse storico-collezionistico. Si raccomanda sempre, al fine di agevolare gli operatori nell’esame di eventuali casistiche particolari, l’esibizione della carta di circolazione.