Nuove norme per chi detiene armi da fuoco, via alla ricognizione della prefettura

Nuove norme per la detenzione di armi. A comunicarlo è la Prefettura di Lucca che ricorda con il nuovo decreto legislativo preveda nei confronti dei meri “detentori” di armi l’obbligo di presentazione – una tantum – del certificato medico, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, decorsi quindi il 4 maggio scorso. Trascorso tale periodo è sempre possibile per l’interessato presentare il certificato medico nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida da parte della Questura competente.
Dal certificato in questione – rilasciato dal medico provinciale o dall’ufficiale sanitario o da un medico militare – deve risultare che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e volere. In caso di inosservanza dell’obbligo, il prefetto può disporre il divieto di detenzione delle armi per cui è prevista la necessità di autorizzazione. Sono esenti dall’obbligo i titolari di porto d’armi in corso di validità (in quanto già soggetti alla presentazione del certificato di idoneità psicofisica) e coloro che, per l’ottenimento di altri titoli abilitanti alla detenzione di armi, abbiano prodotto il certificato di idoneità psicofisica nei sei anni antecedenti al 5 novembre 2013, data di entrata in vigore del decreto legislativo.
Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a presentare un certificato anamnestico, rilasciato dal medico di fiducia, di data non anteriore a tre mesi. Il medico accertatore potrà richiedere, ove ritenuto necessario, ulteriori specifici esami o visite specialistiche, da effettuarsi presso strutture sanitarie pubbliche.