
Si annuncia una primavera “calda” per la scuola a Lucca e in provincia. I docenti precari esclusi dalle graduatorie scolastiche ad esaurimento – le uniche che in realtà stando allo specifico decreto ministeriale consentiranno da qui al 2017 l’assunzione a tempo indeterminato – affilano le armi. Sono tre i ricorsi presentati al giudice del lavoro di Lucca che saranno discussi tra il 2 e il 9 marzo prossimo: sono quelli, come era noto, presentati da 71 insegnanti che si sono diplomati alle magistrali prima dell’anno scolastico 2001/2002 e che il decreto del Miur 235 del 2014 aveva escluso dalle cosiddette Gae.
Il giudice ha fissato le udienze, disponendo, su richiesta dell’avvocato Stefano Leuzzi che assiste i docenti nella causa contro Miur e ufficio scolastico provinciale di Lucca e Massa Carrara, la notifica alle parti che hanno, ovviamente, il diritto di costituirsi e difendersi. Nel frattempo, altri passaggi sono intercorsi, e a livello nazionale è arrivata la sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato il decreto impugnato nella parte che nega agli insegnanti con diploma magistrale conseguito prima del 2001/2002 di essere inseriti nelle graduatorie scolastiche. Una sentenza, tuttavia, che per ora non è stata interpretata “erga omnes”, sostiene l’avvocato che ha presentato i tre ricorsi davanti al giudice del lavoro di Lucca. Non solo: il Miur, a seguito delle sentenze su ricorsi al Tar, ha disposto l’inserimento con riserva dei soli precari che hanno sottoscritto i ricorsi ma non nelle Gae, bensì nelle graduatorie di istituto di prima e seconda fascia che – come fanno notare i precari pronti alla battaglia – consentono solo supplenze brevi, senza alcuna speranza, in termini brevi, dell’assunzione di ruolo.
“L’unica differenza tra graduatorie di istituto di I e II fascia, dove sono stati inseriti i docenti con diploma di istituto magistrale – si legge nei ricorsi -, è data dal fatto che le Gae consentono la possibilità di essere assunti a tempo indeterminato. Il Miur sul punto è corso ai ripari ed ha adottato il decreto 335/14 che, per l’aggiornamento delle graduatorie di istituto ha consentito l’inserimento nella seconda fascia dei diplomati di istituto magistrale. Ora non si vede – osserva l’avvocato nei ricorsi – perché il titolo sia abilitante per la II fascia delle graduatorie di istituto e non per le graduatorie ad esaurimento, Infatti l’unica differenza è data dal fatto che essere inseriti nelle Gae vuol dire che prima o poi si verrà assunti a tempo indeterminato. Appare illogica la sperequazione e la disparità di trattamento considerato che l’attività è la medesima, ossia l’insegnamento”.
Ma non è finita. Secondo le ricorrenti, infatti, l’effetto della sentenza del consiglio di stato 1973 del 2015 che ha annullato il decreto ministeriale nella parte aveva escluso gli insegnanti con diploma magistrale entro l’anno scolastico 2001/2002 dall’inserimento delle graduatorie deve avere effetti “erga omnes”, per tutti e non solo per quanti – armati di pazienza – hanno deciso di rivolgersi alla giustizia amministrativa per ottenere l’inserimento nelle Gae del triennio 2014-2017.
Il primo ricorso sarà discusso in tribunale il prossimo 2 marzo alle 10, gli altri due seguiranno di pochi giorni: l’udienza per entrambi è fissata al 9 marzo.