
Il Comune di Lucca non è chiamato a rispondere per l’inquinamento dell’area ex Italgas nella zona dello Steccone a San Concordio: è quanto stabilito dal Tar toscano, adito con due ricorsi (poi riuniti) presentati rispettivamente da Palazzo Orsetti (contro Provincia, Italgas e Regione Toscana) e dalla Italgas (contro Comune, Provincia, Gesam e Polis). Il tribunale amministrativo regionale annulla dunque, limitatamente al Comune di Lucca, la determina dirigenziale 5560 del 28 novembre 2014 della Provincia, con cui la stessa ordinava alla società Italgas Spa e al Comune di Lucca di provvedere alla bonifica dei luoghi. Determina che, al contrario, resta in piedi nei confronti di Italgas, adesso obbligato alla bonifica in quanto riconosciuto unico responsabile dell’inquinamento dell’area. “Questa è davvero una vittoria su tutta la linea – commenta l’assessore Francesco Raspini – e oggi non possiamo che ritenerci soddisfatti. Il Tar ha riconosciuto la bontà della posizione del Comune: non è stato possibile dimostrare l’esistenza di alcun nesso di causalità tra l’inquinamento e l’azione del Comune e, del resto, non ci attendevamo nulla di diverso. Fu Italgas ad inquinare e, conseguentemente, sarà Italgas a bonificare, stante il fatto che la determina provinciale vale ancora per loro, ma non per noi. Il collegio ha anche condannato i ricorrenti al pagamento delle spese legali: meglio di così, per noi, non poteva andare”.
Secondo quanto si evince dal dispositivo, la posizione di palazzo Ducale nei confronti del Comune è infondata, poiché non è stata fornita la convincente dimostrazione della responsabilità addebitata al Comune di Lucca. “L’onere della prova, infatti – si legge nel corpo del provvedimento – gravava sulla Provincia e non viceversa, per cui costituisce un inammissibile tentativo di inversione dell’onere stesso (e fornisce, nel contempo, conferma della bontà delle censure comunali) l’affermazione che si legge nel provvedimento impugnato, a supporto dello stesso, secondo cui il predetto Comune non avrebbe documentato “che le operazioni di smantellamento siano avvenute senza contribuire alla contaminazione delle matrici ambientali”; quasi che fosse spettato al Comune di Lucca fornire prova negativa circa il suo coinvolgimento nell’origine della contaminazione”. Il ricorso 181/2015 è stato dunque accolto e il provedimento annullato nella parte in cui impone anche al Comune di Lucca gli adempimenti per la bonifica.
Ben diversa la posizione di Italgas, chiamata sotto la scure del principio unanimemente accolto a livello di diritto europeo secondo il quale “chi inquina paga”. A nulla sono dunque valsi gli argomenti difensivi proposti, come il non essere soggetto interessato (avendo ceduto il terreno al Comune nel lontano 1973): la portata e il rilievo del principio in questione non consentono di ipotizzarne una sua elusione nel caso di contaminazione storica, per cui, ove sia possibile individuare il responsabile dell’inquinamento, è a questi che devono essere imputati gli obblighi conseguenti. Possono tirare un sospiro di sollievo, dunque, anche Gesam e Polis: Provincia ed Italgas, soccombenti nei rispettivi giudizi, sono state condannate anche al risarcimento delle spese legali liquidate dal collegio come segue: Provincia di Lucca e Italgas Spa, soccombenti nel giudizio sul ricorso 181/2015, debbono pagare al Comune di Lucca, ciascuna, 2mila euro oltre agli accessori di legge; Italgas Spa, soccombente nel giudizio sul ricorso 214/2015, deve pagare alla Provincia di Lucca 4mila euro, al Comune di Lucca 3mila euro, a Gesam Spa e a Polis Spa duemila euro, in tutti i casi oltre agli accessori di legge.
Paolo Lazzari