
La Valore non la spunta sul Comune di Lucca al Tar. I giudici del tribunale amministrativo della Toscana, infatti, hanno respinto il ricorso della società di Prato con la quale si impugnava l’annullamento della delibera del commissario prefettizio Francesco Lococciolo, con il quale, il 20 aprile del 2007, si adottava il piano attuativo ormai noto come Parco di Sant’Anna, un progetto che prevedeva, nell’area di viale Einaudi, la realizzazione di un centro commerciale e direzionale. Un progetto che non venne mai approvato dal consiglio comunale di Lucca che anzi nel marzo del 2012, approvando la variante straordinaria di salvaguardia al piano strutturale, di fatto mandava in archivio il piano attuativo. Perché, sosteneva il Comune, nella area urbanistica di S. Anna i volumi previsti dall’Utoe era già esauriti per le tipologie che prevedeva il disegno di Valore. Al punto che, confermano perfino i giudici del Tar, il progetto non era allineato non solo al vigente piano strutturale, ma anche al regolamento urbanistico, “sforando” di circa 20mila metri quadrati rispetto a quanto consentito.
Si è concluso con il respingimento del ricorso il primo step dell’azione giudiziaria intentata contro l’amministrazione comunale che, come noto, chiedeva anche un cospicuo risarcimento danni. La vicenda era partita con l’adozione del piano attuativo da parte del commissario: soltanto nel 2011 il consiglio comunale approvò una variante al regolamento urbanistico e una al piano strutturale che, come ricapitolano i giudici, “dopo aver preso atto che, in alcune Utoe, tra cui quella ove si colloca il Parco Sant’Anna, si erano verificati degli sforamenti delle capacità edificatorie residenziali consentite dallo stesso piano strutturale e dopo aver, altresì, riconosciuto che tali sforamenti erano dovuti ad incongruenze ed errori materiali interni allo stesso piano strutturale, redistribuiva, tra le Utoe che le avevano consumate, le volumetrie in eccedenza non utilizzate in altre UTOE, nel rispetto del complessive capacità edificatorie del territorio comunale”. Ma già il 17 gennaio del 2012 venne notificata alla Valore la la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d’ufficio della delibera del commissario straordinario di adozione del piano e, nonostante le osservazioni presentate dall’interessata, il consiglio comunale di Lucca, nella seduta del 15 marzo, aveva la delibera di adozione del piano. Nella stessa seduta, il Consiglio revocò anche la variante al piano strutturale adottata nel 2011 ed approvò una variante al regolamento urbanistico, privando sostanzialmente l’area di proprietà della società delle sue originarie destinazioni urbanistiche. Secondo i giudice del Tar si agì legittimamente in autotutela. Secondo l’esame di quegli atti da parte dei giudici infatti “gli standard urbanistici risultano allocati in maniera difforme alle previsioni del regolamento urbanistico, oltre che risultare del tutto sottodimensionati. Invero, a fronte degli standard stabiliti pari a 39.516 metri quadrati, quelli previsti nel progetto di piano attuativo adottato sono di soli 27.238,38 (doc. 24 e doc. 23) ed anche la perimetrazione del comparto si palesa diversa considerata l’assenza di una particella invece inserita nel perimetro tracciato dalla scheda grafica”.
Per il Tar quindi il Comune fece bene ad annullare tutto: “Ne segue che – si legge nel dispositivo della sentenza -, una volta che, in sede di riesame, il Comune constati che le previsioni del regolamento urbanistico non sono conformi a quelle dettate dal piano strutturale, risulta doveroso l’intervento in autotutela volto ad annullare eventuali assensi a piani attuativi redatti nell’erroneo presupposto di tale conformità, restando la tutela dell’affidamento del privato assegnata a strumenti differenti che nella censura all’esame non sono in discussione. D’altro canto, è decisivo sul punto rilevare che il piano attuativo presentato era sovradimensionato anche rispetto alle previsioni del regolamento urbanistico per circa 20.000 metri quadrati”.