Tar: ok appalto milionario per notifiche internazionali

7 giugno 2018 | 12:14
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Tar: ok appalto milionario per notifiche internazionali

Via libera da parte dei giudici all’aggiudicazione dell’appalto indetto da Lucca holding Servizi srl da 2 milioni e 400mila euro, che era sub judice per un ricorso presentato dalla ditta Nivi Credit, che si era classificata seconda alla gara. La società Nivi Credit, infatti, aveva impugnato la determina del 2 ottobre 2017 con la quale la società Lucca Holding servizi Srl aveva disposto l’aggiudicazione del “servizio di notifica internazionale dei verbali di accertamento di violazioni amministrative derivanti dall’attività di polizia municipale e di tracciabilità del medesimo”, in favore della società Multiservizi Srl, compresi i verbali di attribuzione dei punteggi e agli atti relativi al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta e, più, in generale nei confronti dei provvedimenti che hanno disposto l’ammissione della Multiservizi Srl alla procedura di gara.

Le motivazioni alla base del ricorso sono state prese in esame dal Tar di Firenze che nella sentenza di merito non le ha accolte. “A tal fine – si legge nel provvedimento della giustizia amministrativa – è sufficiente evidenziare che le offerte in gara erano solo due e che, nel contempo, la valutazione di queste ultime non presentava particolari complessità, essendo prevista sulla base di una griglia predeterminata di parametri e relativi coefficienti di merito. È, inoltre, dirimente evidenziare che, non solo la ricorrente non ha individuato alcuna incongruenza in cui sarebbe incorsa la commissione, ma che in materia sussiste il principio di della concentrazione e della continuità delle operazioni di concorsuali (Consiglio di Stato del 24 ottobre 2017, numero 4903), principio che non poteva che determinare la commissione ad esaurire le procedure di affidamento nel più breve tempo possibile. Il non accoglimento delle censure proposte comporta il rigetto anche della domanda di condanna al risarcimento del danno, il cui venire in essere non è stato nemmeno dimostrato. In conclusione il ricorso è in parte infondato (con riferimento al primo, al terzo e al quarto motivo), mentre nella rimanente parte è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse (secondo motivo) e inammissibile con riferimento a parte della terza censura”.

Vincenzo Brunelli