Consiglio di Stato conferma: via i chioschi al cimitero

Niente chioschi fissi per piante e fiori davanti al cimitero monumentale. È definitivo il pronunciamento del Consiglio di Stato che dice che le strutture fisse devono sparire, in quanto sono ammesse solo quelle di tipo ambulante. I giudici di Palazzo Spada, che già lo scorso anno avevano respinto i ricorsi presentati dai due rivenditori di fiori, che chiedevano la sospensione dei provvedimenti comunali in sede cautelare, hanno dato ragione al Comune di Lucca, respingendo gli appelli. Ora la sentenza di merito del Consiglio di Stato che ha respinto le istanze dei due ricorrenti conferma la sentenza di primo grado del Tar di Firenze.
Oggetto del lungo e complesso contenzioso tra i due commercianti e il Comune di Lucca sono i due chioschi dei fiori all’ingresso del cimitero monumentale di Sant’Anna. Potranno restare ma dovranno avere tuttavia la caratteristica di banco ambulante e non avere quelle strutture fisse, che il Comune di Lucca considera un abuso edilizio. La struttura in ferro, tamponata e coperta con telo e lamiera e di manufatto in muratura, va demolita anche se nel frattempo è stata richiesta la delocalizzazione al Comune.
Tutti e sei i punti che componevano l’istanza d’appello sono stati dichiarati infondati dal Consiglio di Stato. Il sesto motivo, forse il più importante, era rivolto alla nota del Comune di Lucca con la quale era stata respinta la richiesta di sospendere il provvedimento repressivo in attesa dell’esame, da parte dell’amministrazione, della domanda di riposizionamento del chiosco, in analogia a quanto avviene in ipotesi di istanza di sanatoria.
“Ritiene il Collegio – si legge nella sentenza – che, nella specie, non sia configurabile alcun obbligo giuridico di sospensione del provvedimento repressivo nelle more dell’esame dell’istanza. Come già correttamente precisato dal giudice di prime cure, tale obbligo è ravvisabile soltanto in presenza di una domanda di sanatoria che ha ad oggetto lo stesso bene fatto oggetto dell’ordine di demolizione, di modo che l’istanza assume priorità logica rispetto all’esecuzione della demolizione disposta prima della presentazione della domanda stessa. Secondo il primo giudice, la parte appellante pretende di applicare detto principio a fattispecie del tutto diversa, dal momento che l’istanza dell’11 novembre 2011 attiene ad una diversa collocazione dei chioschi ed ha quindi oggetto diverso e non omogeneo rispetto al contenuto dell’ordine di demolizione, con il risultato che non può ritenersi sussistente quella identità di ratio che porta, anche in questa fattispecie, a ritenere prioritario l’esame dell’istanza di ricollocazione dei chioschi rispetto all’esecuzione dell’ordine di esecuzione. La tesi dell’appellante si basa, quindi, su un equivoco di fondo, ovvero che l’accertamento di conformità – così come il condono edilizio – possano avere ad oggetto manufatti differenti, in quanto rilocalizzati rispetto a quelli interessati dall’illecito civile. Non è sufficiente che, per la sospensione del provvedimento, venga presentata un’istanza destinata generalmente a mutare lo stato dei luoghi che non abbia ad oggetto il medesimo bene colpito dall’ordinanza di demolizione”.
Per questi motivi l’appello è stato respinto e la sentenza impugnata è stata confermata.
Vincenzo Brunelli