Qualità dell’aria, scattano limiti e divieti nella Piana contro le Pm10

Da domani al 7 gennaio niente camini accesi e blocco per alcuni veicoli
Da domani (3 gennaio) al 7 gennaio in tutta la Piana di Lucca saranno applicati dei provvedimenti per la riduzione delle polveri sottili. Tra questi rientrano il divieto di utilizzare la legna per il riscaldamento domestico e una limitazione aggiuntiva alla circolazione dei veicoli. Sono queste le misure cautelari per evitare il superamento del valore limite giornaliero delle polveri sottili Pm10.
Provvedimenti contenuti nel Piano di azione comunale in vigore dal 2019 al 2021 tra i comuni di Lucca, Altopascio, Capannori, Montecarlo e Porcari che prevede un programma di interventi di risanamento della qualità dell’aria attraverso una pianificazione d’area vasta per una maggiore efficacia e coerenza delle azioni. La regolamentazione nella situazione con indice di criticità per la qualità dell’aria con valore 2 prevede appunto di vietare l’accensione dei camini e di limitare la circolazione stradale per una serie di veicoli sull’intero territorio comunale.
Dopo la nota di Arpat di questa mattina (2 gennaio) sul superamento del valore limite giornaliero di 50 μg/m3 negli ultimi 7 giorni e considerato il Pac, il Comune ha quindi deciso di appilicare le norme previste dall‘indice di criticità per la qualità dell’aria.
Per 5 giorni quindi, dal 3 al 7 gennaio, sarà in vigore il divieto di accensione degli impianti di riscaldamento domestico alimentati a legna, nel caso in cui questo non sia l’unica fonte di riscaldamento presente nell’abitazione. Questo riguarda i camini aperti o chiusi o qualunque altro tipo di apparecchio che non garantisca un rendimento energetico adeguato e basse emissioni di monossido di carbonio ad esclusione delle stufe a pellet. Dal divieto sono escluse le aree collinari e montane del territorio comunale oltre i 200 metri sopra il livello del mare.
Il blocco della circolazione stradale sarà valido dalle 7,30 alle 19,30 sempre dal 3 al 7 gennaio per autovetture diesel, euro 0, euro 1 ed euro 2, veicoli merci euro 0, euro 1 ed euro 2 ed autobus euro zero dei gestori di servizi Tpl ed euro zero dei gestori di servizi turistici. Nello specifico non potranno circolare le autovetture e autocaravan M1 non catalitiche a benzina e gasolio non omologate ai sensi della direttiva 91/441/Cee e successive Euro zero, Euro 1, Euro 2; ad autovetture e autocaravan M1 diesel omologate ai sensi della direttiva 91/441/Cee – 91/542/Cee punto 6.2.1.A – 93/59/Cee oppure omologate ai sensi delle direttive da 91/542/Cee punto 6.2.1.B – 94/12/Ce – 96/1/Ce – 96/44/Ce – 96/69/Ce – 98/77/Ce; a ciclomotori e motoveicoli a euro zero omologati prima del 17 giugno del 1999 e Euro 1 omologati dopo la stessa data; ai ciclomotori e motoveicoli identificati dal codice della strada; ai veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal codice della strada all’art. 54, comma 1, lettere c, d, con portata fino a 35 quintali, diesel omologati ai sensi della direttiva 91/441/Cee – 91/542/Cee punto 6.2.1.A – 93/59/Cee oppure omologati ai sensi delle direttive da 91/542/Cee punto 6.2.1.B – 94/12/Ce – 96/1/Ce – 96/44/Ce – 96/69/Ce – 98/77/Ce; ai veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della strada all’art. 54, comma 1, lettere d, e, h, i, con portata superiore a 35 quintali, diesel omologati ai sensi della direttiva 91/542/Cee, oppure omologati ai sensi della direttiva 96/01/Ce; ai veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal codice della strada all’art. 54, comma 1, lettera g, con portata fino a 35 q.li non omologati ai sensi della direttiva 91/441/Cee o 93/59/Cee e successive; ai veicoli per trasporto merci N2 e N3 identificati dal codice della strada all’art. 54, comma 1, lettere g, con portata superiore a 35 q.li non omologati ai sensi della Direttiva 91/542/Cee fase 1 e successive e agli autobus M2 e M3 non omologati ai sensi della direttiva 91/542/Cee e successive
Sono esonerati dal divieto di circolazione i veicoli della polizia di stato, della polizia municipale, dei vigili del fuoco e della protezione civile per motivi di servizio; i veicoli delle pubbliche assistenze, limitatamente per i servizi essenziali e urgenti e veicoli della guardia medica; i veicoli adibiti all’igiene urbana; i veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal codice della strada; i veicoli utilizzati per trasporto di persone che si rechino alle strutture sanitarie per sottoporsi a visite mediche, terapie ed analisi programmate in possesso di relativa certificazione medica; i veicoli al seguito delle cerimonie funebri; i veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzioni sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia), veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione degli impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici; i veicoli che debbono presentarsi alla revisione già programmata limitatamente al percorso strettamente necessario; i veicoli diesel che sono stati dotati di dispositivo anti-particolato omologato; i veicoli storici, intesi ai sensi dell’art. 60 del codice della strada, purché in possesso dell’attestato di storicità; i veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione.