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Coima: “Manifattura, il beneficiario economico del fondo è la Fondazione Crl”

5 marzo 2021 | 12:43
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Coima: “Manifattura, il beneficiario economico del fondo è la Fondazione Crl”

La società risponde alle dichiarazioni del commercialista Giorgio Angelo Lazzarini

Coima replica alle dichiarazioni del commercialista Giorgio Angelo Lazzarini di Salviamo la Manifattura.

“Coima ricopre il ruolo di ‘gestore’ del Fondo, il cui unico beneficiario economico è la Fondazione – spiega -. Il fondo immobiliare è un patrimonio autonomo e separato istituito allo scopo di condurre l’investimento. I benefici economici ricadono esclusivamente nella sfera patrimoniale della Fondazione.  Al termine della durata del fondo, il regolamento di gestione prevede che tutti i beni che compongono il fondo entreranno direttamente nel Patrimonio della Fondazione”.

“Come disciplinato nella bozza di convenzione allegata alla proposta di project financing è previsto che gli immobili della ex Manifattura possano essere trasferiti in via diretta al fondo quale socio di maggioranza della società di progetto – prosegue -. Ciò premesso, occorre precisare che, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 58/1998, i Fondi immobiliari sono organismi di investimento collettivo del risparmio, privi di personalità giuridica, che raccolgono risorse tra investitori istituzionali e privati da investire in progetti immobiliari. La gestione del Fondo compete alla Società di gestione del risparmio che vi provvede nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, delle disposizioni delle autorità di vigilanza (cui risulta sottoposta la sua attività) e del Regolamento del Fondo. Il patrimonio del Fondo è autonomo ed indipendente rispetto a quello della Sgr“.

“In particolare, nel caso del fondo ‘Coima Urban Regeneration Fund II’, l’unico ‘sottoscrittore’ e ‘quotista’ (e quindi beneficiario in termini economici) del Fondo è la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, mentre Coima sgr, quale società di gestione del risparmio autorizzata dalla Banca d’Italia, ricopre il ruolo di ‘gestore’ del Fondo, di cui non è il beneficiario economico;  a riprova di ciò, Coima Sgr ben potrebbe anche essere sostituita da altra società di gestione del risparmio senza che nulla muti rispetto all’inclusione della ex Manifattura all’interno del patrimonio del Fondo”.

“Risulta pertanto inconferente e fuorviante il riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 29888/2020, che si occupa unicamente di una formalità pratica relativa al funzionamento dei registri immobiliari, e quindi di fatto errata la conclusione sugli effetti del passaggio della proprietà della ex Manifattura, in quanto il complesso immobiliare entrerebbe a far parte del patrimonio del Fondo, e non del patrimonio proprio della Sgr – conclude -. Occorre altresì precisare che la trascrizione formale nei pubblici registri a favore della Sgr consegue unicamente all’assenza di personalità giuridica del Fondo, ferma restando la qualità della Fondazione quale unico beneficiario economico del Fondo e del relativo patrimonio. Risulta altresì fuorviante l’indicazione del Fondo quale ‘strumento speculativo’, che non ritrova riscontro né nella normativa applicabile né nella redditività dell’operazione che, come già chiarito più volte, è ben al di sotto di quella di mercato rispetto ai rischi assunti dal proponente e che si giustifica solo in ragione della missione sul territorio da parte della stessa Fondazione ”.