Tutor di via di Moriano, Lucia Dianda: “Le multe? Sono illegittime e possono essere contestate”

11 agosto 2022 | 17:23
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Tutor di via di Moriano, Lucia Dianda: “Le multe? Sono illegittime e possono essere contestate”

L’intervento dell’ex candidata di Lucca sul serio: “Non esiste alcun motivo valido per imporre un limite di velocità così basso”

“Le multe del Morianese? Si basano su un’erronea valutazione dei fatti e pertanto sono illegittime e possono essere contestate”. Così Lucia Dianda, ex candidata al consiglio comunale nella lista di Lucca sul Serio a sostegno di Alberto Veronesi, dopo essersi presa a cuore la storia degli automobilisti plurimultati dal tutor lungo la strada provinciale 25, illustra le proprie ragioni.

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“Il tratto di strada interessato si estende dall’inizio di San Quirico di Moriano, indicato sul posto dal cartello con sfondo marrone in quanto località di interesse turistico, e l’inizio di San Lorenzo di Moriano, segnalato dal cartello con sfondo bianco poiché centro abitato (il colore bianco del cartello indica che, in tutto il centro abitato, la velocità delle automobili non può superare i 50 chilometri all’ora) – spiega Lucia Dianda -. Nelle località suddette sono collocati due punti di rilevazione a distanza tra loro, seguendo il tracciato stradale, di 825 metri circa e posti in collegamento reciproco in modo tale che il rapporto tra la loro distanza e il tempo intercorso tra il passaggio sotto il primo rilevatore e quello sotto il secondo determini la velocità media di percorrenza. Il tratto interessato è di tipo extraurbano secondario e, dunque, la velocità massima consentita corrisponde 90 chilometri all’ora (art. 142, c.1, D. Lgs. 285/1992) sebbene, con Determinazione 638 del 17 giugno 2008 della Provincia di Lucca – servizio viabilità, sia stato stabilito di ridurre il limite a 50 chilometri all’ora”.

“L’articolo 104, Dpr 495/1992 (cosiddetto regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) detta le norme per l’apposizione lungo le strade della segnaletica di prescrizione, tra cui rientra quella di limitazione della velocità massima, e stabilisce inequivocabilmente che il segnale di prescrizione deve essere ripetuto subito dopo ogni intersezione. In mancanza di tale segnale, torna in vigore la prescrizione generale dei limiti di velocità previsti per il tipo di strada interessata, salvo quanto disposto da segnali a validità zonale o da altre condizioni specifiche. Quanto espresso è stato confermato dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 11018/2014 – prosegue -. Nel tratto di strada provinciale 25 del Morianese sottoposto a rilevazione della velocità media, è presente un’intersezione con la via comunale di Santarlascio e proprio in questo punto il segnale di limitazione non è ripetuto in entrambe le direzioni di marcia. Il successivo segnale di limitazione della velocità è collocato all’intersezione tra il tratto di strada provinciale interessata e Via della Torretta. Pertanto, nella porzione di strada che si estende tra le due intersezioni il limite di velocità non è di 50 chilometri all’ora ma di 90 chilometri all’ora”.

“È chiaro, quindi, che tale circostanza rende inefficace la determinazione della velocità media poiché non viene preso in considerazione il tratto stradale in cui torna in vigore il limite di velocità di 90 chilometri all’ora. Le multe che sono state comminate, quindi, si basano su un’erronea valutazione dei fatti; pertanto, sono illegittime e possono essere contestate – va avanti -. Si pone, poi, un altro problema che riguarda la validità della già citata determinazione 638 del 17 giguno 2008 della Provincia di Lucca – servizio viabilità. Sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica, il ministero dei trasporti ha emanato la seconda direttiva, protocollo  777 del 27 aprile 2006 la quale, ai paragrafi 2.1 e 2.2, sottolinea che molti enti proprietari, gestori o concessionari di strade impongono limiti di velocità senza una valida motivazione. Di conseguenza l’automobilista, non riconoscendo la necessità di tale limite, tende a contravvenire al divieto anche nel caso in cui quest’ultimo sia effettivamente necessario per la sicurezza stradale. Inoltre, l’esperienza insegna che l’imposizione immotivata di limiti di velocità è sistematicamente disattesa in quanto il conducente non ne riconosce la vincolatività, ma anzi, la considera un semplice escamotage per rimpinguare le casse degli enti proprietari, gestori o concessionari di strade”.

“Come anticipato, la determinazione 638 del 17 giugno 2008 della Provincia di Lucca – servizio viabilità ordina di ridurre il limite di velocità a 50 chilometri orari nel tratto extraurbano della strada provinciale 25 del Morianese compreso fra l’inizio della località San Quirico di Moriano e l’inizio del centro abitato di S. Lorenzo di Moriano, adducendo come unica motivazione una generica ‘pericolosità del tratto in questione e la sicurezza della circolazione stradale’ – continua -. Tale motivazione, oltre ad essere totalmente vaga, per non dire inesistente, contrasta anche con il paragrafo 2.2 della richiamata direttiva del ministero dei trasporti che consente l’imposizione di limiti di velocità solo in casi specifici come: ‘tratti tortuosi; zone industriali con uscite frequenti da stabilimenti; tronchi suburbani interessati da intensa circolazione di biciclette e ciclomotori; tratti con scadimento delle caratteristiche della sezione stradale per composizione e dimensioni; limitazione delle distanze di visuale libera; anomala configurazione dell’asse e della sagoma stradale; punti stradali in genere che nascondano insidie non facilmente rilevabili a colpo d’occhio’  e casi simili”.

“Ora, effettuando un semplice sopralluogo sul tratto stradale interessato, si evince chiaramente che non esiste alcun motivo valido per imporre un limite di velocità così basso. Infatti: il tratto stradale è extraurbano e, quindi, senza fabbricati e case che si affacciano sullo stesso; il tracciato è in prevalenza rettilineo e con curve di raggio sufficientemente ampio; le intersezioni con viabilità secondarie sono 3 o 4 e con traffico quasi inesistente in quanto collegano zone poco antropizzate; la larghezza della carreggiata è di circa 6,50 metri e la visuale è completamente libera; esistono adeguate barriere di protezione contro l’eventuale fuoriuscita dei veicoli e il livello del piano stradale si mantiene su 1-1,50 metri dal livello di campagna – conclude -. È chiaro, quindi, che il conducente, non riuscendo a capire l’utilità di una tale limitazione della velocità, la interpreta come un’inutile vessazione in quanto non risulta funzionale alla tutela della sicurezza stradale. Di conseguenza, proprio perché mancano elementi essenziali di un atto amministrativo, la determinazione di cui si discute è illegittima ed invalida. Spero che quanto evidenziato risulti utile per gli automobilisti ingiustamente multati e contribuisca a fare un po’ di chiarezza sull’argomento”.