Insultare un professore? Ora è oltraggio a pubblico ufficiale

10 aprile 2014 | 17:55
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Insultare un professore? Ora è oltraggio a pubblico ufficiale

La Corte di Cassazione con la sentenza 15367 del 2014 ha affermato che pronunciare parole offensive contro un professore nell’esercizio delle sue funzioni integra il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, disciplinato dall’art. 341 bis codice penale e punito con la reclusione sino a tre anni, invece che quello di ingiuria, disciplinato dal successivo articolo 594 e punito con la sola sanzione pecuniaria. Nel caso oggetto della sentenza della Suprema Corte un genitore, durante un colloquio con un professore della figlia, tenutosi presso la scuola media frequentata dalla ragazza e riguardante il rendimento della stessa, si era lasciato sfuggire parole offensive contro l’insegnante, che lo aveva querelato. Gli veniva quindi contestato il reato di ingiuria e si apriva il procedimento penale davanti al Giudice di Pace di Cecina. Quest’ultimo dichiarava il non doversi procedere, ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 274 del 2000, poichè il genitore-imputato, pur avendo commesso il fatto, aveva riparato al danno cagionato, risarcendo il professore ed eliminando così le conseguenze dannose dell’illecito. 

Non tutto è bene però  quello che finisce bene.
Infatti il procuratore generale di Firenze ha proposto ricorso per Cassazione avverso tale sentenza e quindi contro il proscioglimento del genitore, deducendo l’erronea interpretazione della legge penale, poichè, a suo parere, il comportamento tenuto dal genitore-imputato  integrava il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, anzichè quello di ingiuria. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata e rimettendo gli atti alla Procura di Livorno, affinchè istruisca il procedimento per il nuovo reato, di compentenza del Tribunale anzichè del Giudice di Pace.
Nel merito ha rilevato che il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, reintrodotto nell’ordinamento nel  2009, consiste in un’azione offensiva dell’onore e  della reputazione della vittima, che si caratterizza per la presenza di determinati requisiti oggettivi, che possono essere così sintetizzati: l’offesa all’onore e al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di più persone; deve essere realizzata in luogo pubblico o aperto al pubblico; deve avvenire in un momento, nel quale il pubblico ufficiale compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni.
Nel caso concreto la condotta del genitore, secondo la Cassazione, presenta tutti e tre i suddetti requisiti. Le parole offensive sono state pronunciate nei locali della scuola in modo da essere sentite da più persone ed un insegnante riveste la qualifica di pubblico ufficiale  non solo quando fa lezione ai suoi alunni, ma anche quando svolge le funzioni preparatorie, collegate e successive, ivi inclusi gli incontri ed i ricevimenti con i genitori.
Attenzione quindi a mantenere i nervi sottocontrollo al prossimo colloquio con i professori dei vostri figli.

Rubrica a cura di Elisa Salvoni