
Confcommercio Imprese per l’Italia delle Province di Lucca e Massa Carrara si è rivolta all’azienda Usl Toscana Nord Ovest per avere chiarimenti legislativi in materia di somministrazione di alimenti senza glutine; iniziativa, questa, mirata a contornare con esattezza quali siano i rischi a cui vanno incontro le attività che non rispettano le vigente normative, così da poter poi effettuare una adeguata campagna informativa, ma al tempo a tutelare, con tutta l’attenzione che merita, la salute del consumatore.
“Le linee guida per la vigilanza sulle imprese alimentari che preparano o somministrano alimenti con prodotti privi di glutine – ha risposto la Usl – e destinati direttamente al consumatore finale, prevedono i seguenti adempimenti e requisiti strutturali e gestionali. Gli esercizi che intendono preparare o somministrare alimenti privi di glutine, devono comunicare alla Usl competente l’inizio dello svolgimento dell’attività relazionando sugli alimenti prodotti o somministrati, il ciclo produttivo, i locali e le attrezzature utilizzate. Nel piano di autocontrollo devono essere previste fasi specifiche di controllo del rischio di contaminazione incrociata con alimenti fonte di glutine. Gli operatori addetti alla produzione/somministrazione di alimenti senza glutine, oltre alla formazione prevista per gli alimentaristi, devono aver seguito un corso di formazione specifico sulla celiachia e le relative problematiche alimentari. Gli eventi formativi dovranno svolgersi secondo le modalità di attuazione previste dal Decreto Regionale numero 559 del 21 luglio 2008. Nel caso in cui l’operatore del settore alimentare ometta di predisporre le procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema Haccp, la Usl competente procederà a contestare la violazione dell’articolo 6 comma 6 del Decreto Legislativo 193/07 con una sanzione pecuniaria che può oscillare tra i 1000 e i 6000 euro. Nell’ipotesi di mancato adempimento dell’obbligo del percorso formativo specifico, la Usl competente procederà a contestare la violazione dell’articolo 6 comma 5 del Decreto Legislativo 193/07, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3000 euro. Nell’ipotesi di adempimento irregolare del percorso formativo o in presenza di inadeguatezze nelle procedure predisposte nel piano di autocontrollo, la Usl competente procederà all’emissione di un provvedimento prescrittivo con l’indicazione di un termine per l’adeguamento: l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 6 comma 7 del Decreto Legislativo 193/07 (da 1000 a 6000 euro) è subordinata alla inottemperanza della prescrizione”.
Per ulteriori informazioni sull’argomento, gli uffici di Confcommercio sono a disposizione (referente Andrea Giammattei, telefono 0583/473126 – e – mail giammatteiandrea@confcommercio.lu.it).