Rivalutazione delle pensioni, Confartigianato Imprese a disposizione per chiarimenti

25 novembre 2016 | 11:31
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Rivalutazione delle pensioni, Confartigianato Imprese a disposizione per chiarimenti

L’articolo 1 del decreto-legge 65/2015, ha dato attuazione ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale con sentenza 70/2015, con la quale la Consulta ha dichiarato la illegittimità dell’articolo 24 comma 25 del decreto legge 201/2011 (cosiddetta Riforma Fornero) nella parte in cui la rivalutazione automatica veniva riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps. Il decreto legge – convertito con modificazioni con legge 17 luglio 2015 numero 109 – ha anche previsto un meccanismo in grado di garantire, sebbene in misura ridotta, l’adeguamento della rivalutazione per il triennio 2014/2016. A ricordarlo è Confartigianato Imprese Lucca

Per la mancata rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativa agli anni 2012 e 2013, viene riconosciuta la perequazione nella misura di seguito riportata: importo superiore 3 volte il trattamento minimo-pari o inferiore a 4 volte-rivalutazione 40 per cento,
importo superiore 4 volte il trattamento minimo-pari o inferiore a 5 volte-rivalutazione 20 per cento, importo superiore 5 volte il trattamento minimo-pari o inferiore a 6 volte-rivalutazione 10 per cento, superiore 6 volte il trattamento minimo-rivalutazione 0 per cento (importo trattamento minimo: anno 2012 481 euro mensili – anno 2013 495.43 euro mensili).
Le domande da presentare per l’interruzione dei termini di prescrizione scadono il 31 dicembre 2016 e si distinguono tra i soggetti che hanno ottenuto un adeguamento dell’importo della pensione in applicazione del decreto legge 65/2015 (trattamenti di importo compreso fra 3 e 6 volte il trattamento minimo) e quelli che non lo hanno ottenuto (trattamenti di importo superiore a 6 volte il minimo).
Gli uffici di Confartigianato restano a diposizione per i chiarimenti necessari e l’eventuale presentazione della domanda per l’interruzione delle prescizioni.