Nuova normativa sugli Fgas, Confartigianato spiega gli adempimenti

Lo scorso 8 novembre il consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva lo schema di decreto per il recepimento del regolamento Ue 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra (FGas), che abrogherà la normativa attualmente in vigore Regolamento 842/2006. Il decreto è ora alla firma del presidente della Repubblica per poi essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Da un punto di vista sindacale trovano conferma gli importanti correttivi richiesti dalla Confartigianato per alleggerire gli adempimenti per le micro/piccole imprese, come le agevolazioni per le imprese individuali per le quali sussiste una unica procedura di certificazione. Riguardo al registro telematico viene prevista la cancellazione d’ufficio dal registro per coloro che non hanno conseguito i pertinenti certificati o attestati entro 8 mesi dalla entrata in vigore del decreto.
“Il nuovo decreto – commenta Confartigianato – non dovrebbe comportare particolari novità per il settore dell’autoriparazione, in quanto conferma sostanzialmente le norme già in vigore. Pertanto, se l’autoriparatore si limita ad interventi di “mera ricarica” senza operazioni di recupero, non necessita di nessun attestato. Se, invece, l’autoriparatore svolge attività di manutenzione e riparazione di impianti di condizionamento installati su veicoli, deve essere in possesso di una certificazione/attestato di frequenza e superamento corso (FGas).Non è previsto né un termine di validità dell’attestazione né attività specifiche) per il suo mantenimento (ad esempio: corsi di aggiornamento, esami, eccetera). Inoltre, le imprese che effettuano il recupero di f-gas da veicoli non devono ottenere nessuna attestazione, ma – per operare legalmente – devono iscriversi al Registro telematico ed utilizzare persone in possesso dell’attestato.Gli attuali certificati e attestati di formazione emessi a norma del regolamento Ce 842/2006 restano validi, conformemente però alle condizioni alle quali sono stati originariamente rilasciati. Le novità: le celle frigorifere di autocarri e rimorchiIl nuovo regolamento sui gas fluorurati a effetto serra non stravolge il quadro già vigente, ma estende l’ambito di applicazione della norma ad apparecchiature che utilizzano quantità considerevoli di gas fluorurati, ampliando i casi di tenuta del registro, ampliando il campo di applicazione anche all’installazione, alla manutenzione e alla disattivazione di impianti mobili di condizionamento d’aria contenenti F-Gas su autocarri e rimorchi frigo”.
Le novità: il divieto di vendita di f-gas a persone/imprese non certificate “L’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento 517/2014 – prosegue Confartigianato – recita: “[…] i gas fluorurati a effetto serra sono esclusivamente venduti a e acquistati da imprese in possesso dei certificati o degli attestati pertinenti a norma dell’articolo 10 o da imprese che impiegano persone in possesso di un certificato o di un attestato di formazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafi 2 e 5″. Per lo svolgimento di attività per le quali non è previsto nessun obbligo di certificazione/attestazione, gli Fgas possono essere venduti liberamente. Quanto sopra vale in particolare per persone ed imprese che svolgono attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento nonché controllo delle perdite su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero che, in base al regolamento 517/2014 rientrano nel campo di applicazione ma per le quali non sono stati ancora adeguati i sistemi di certificazione”.
Per ulteriori informazioni è possibile telefonare allo 0583.47641.