Come installare un montascale in Toscana. Leggi e agevolazioni

1 febbraio 2019 | 14:03
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Come installare un montascale in Toscana. Leggi e agevolazioni

L’abbattimento delle barriere architettoniche è un obiettivo imprescindibile nella progettazione di nuove costruzioni e nell’adeguamento dei vecchi edifici e degli spazi pubblici. A venire incontro a coloro che presentano un problema motorio e che hanno diritto a vivere una vita dignitosa e indipendente, nonostante un deficit motorio, la legge si impegna ormai da anni con disposizioni e agevolazioni importanti che facilitano questa operazione volta ad una più completa e soddisfacente inclusione nella vita sociale e lavorativa dei disabili. Vediamo come si è mossa la Regione Toscana in questo senso.

Con il regolamento n. 19 del 22 dicembre 2004 la Regione Toscana pone in essere l’attuazione dell’articolo 5 quater della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. Con questo regolamento, la Toscana definisce
– le disposizioni generali per accedere al contributo;
– quali sono i soggetti che possono beneficiarne;
– quali gli interventi che danno diritto alle agevolazioni;
– i criteri di assegnazione.
Se dunque dovete montare un montascale a Firenze, a Pisa o a Lucca, state certi che le disposizioni in materia previste dalla Regione Toscana vi vengono incontro.
In Toscana, coloro che possono fare domanda per l’installazione di un montascale sono:
– i disabili che presentino menomazioni o limitazioni fisiche che siano residenti nell’edificio in cui è previsto l’intervento;
– i disabili che assumano la residenza nell’edificio in cui è previsto l’intervento entro tre mesi dal momento della comunicazione, da parte del Comune di residenza, dell’accettazione della domanda.
I montascale rientrano nella categoria di interventi ammessi per ottenere il contributo poiché possono essere considerati mezzi idonei a garantire il superamento dei dislivelli presenti nell’edificio e a favorire la fruibilità degli spazi, la mobilità negli ambienti e l’autonomia domestica.
Passando alla parte pratica, la Regione Toscana dispone che a corredo della domanda si aggiunga la descrizione dei lavori da realizzare e delle attrezzature necessarie che dovranno essere acquistate. Inoltre, andranno allegati anche il preventivo di spesa e la dichiarazione attestante che i lavori oggetto della domanda non siano stati avviati o già realizzati.
È importante sapere che la mancata presentazione di tale documentazione fa decadere automaticamente il diritto alle agevolazioni.
La Toscana dispone che le domande debbano essere presentate entro il 31 dicembre. Qualora vi fosse un’insufficienza di fondi, si assicura che le domande resteranno valide per due anni. Una volta ricevute le domande, il Comune stila una vera e propria graduatoria attribuendo ai richiedenti un punteggio che si basa sulla gravità della disabilità che deve essere accertata da un’autorità competente. Nel caso di parità di punteggio, viene avvantaggiato il richiedente che presenti una situazione reddituale più svantaggiata.
I fondi regionali coprono per il 50% le spese per l’acquisto di dispositivi come i montascale.
La normativa condominiale, invece, regolamenta i lavori per eliminare le barriere architettoniche in uno stabile con più condomini in quanto un singolo non può obbligare gli altri a pagare le spese di intervento. Nel caso in cui si renda necessario il montaggio di un montascale o di un altro dispositivo, diventa indispensabile convocare una riunione condominiale al fine di rendere partecipi di tale esigenza tutti i condomini. I lavori, dunque, si mettono ai voti e una volta raggiunto il quorum si procede con la domanda al Comune e i successivi lavori. In questo caso, la detrazione corrisponderà al 50% della spesa totale in quanto rientrante tra i lavori per l’abbattimento delle barriere. I condomini che saranno disposti a farlo, si accolleranno la spesa ripartita in base al calcolo sui millesimi di ciascuno.
Se, al contrario, il quorum non dovesse essere raggiunto, il richiedente procederà alla domanda che, questa volta, rientrerà tra le spese sanitarie e darà diritto ad un rimborso del 19%.
Tutti i lavori dovranno essere saldati attraverso un bonifico bancario dedicato nel quale dovrà essere indicata la causale dei lavori di intervento, il codice fiscale del richiedente e, nel caso in cui si trattasse di un lavoro a carico dei condomini, anche il codice fiscale dell’amministratore dell’immobile.
Da un punto di vista legislativo, il problema dell’abbattimento delle barriere architettoniche come urgenza al normale svolgimento della vita delle persone affette da disabilità, viene affrontato per la prima volta nel 1989 con la legge n. 13, D.M. 236. Con questo decreto si impone che tutti i progetti prevedano che gli spazi siano fruibili da chiunque, quindi anche dai disabili o dagli anziani che abbiano problemi a muoversi in autonomia. Questa legge ha posto in essere i tre livelli di progettazione che architetti e ingegneri devono rispettare, vale a dire: accessibilità; visitabilità; adattabilità.
L’accessibilità impone che chiunque abbia una ridotta capacità motoria possa in ogni modo raggiungere l’edificio, entrare facilmente e muoversi in totale sicurezza e autonomia. La visitabilità impone un facilitato accesso a tutti gli spazi e ad almeno un servizio igienico della costruzione. L’adattabilità permette di eseguire modifiche successive alla struttura perché sia resa compatibile con le esigenze dei disabili.