Al via i saldi tra dubbi e speranze dei commercianti

2 luglio 2019 | 11:14
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Al via i saldi tra dubbi e speranze dei commercianti

Partono sabato (6 luglio) i saldi estivi in tutta la regione e proseguiranno per 60 giorni. Ed è proprio a pochi giorni dalla partenza che inizia, come sempre, la querelle sulla data di inizio, sulla durata e sulla normativa che ne regola il funzionamento. Le condizioni meteo profondamente avverse e il ritardo dell’arrivo di temperature più calde hanno influenzato in negativo le vendite, spingendo i consumatori ad acquistare pochissimi capi estivi e ad aspettare, così, l’inizio degli sconti. Tutti aspetti su cui mette in guardia Conferesercenti anche a Lucca segnalando anche che nel mese di maggio si sono registrati cali che in alcuni settori hanno sfiorato il 50% delle vendite rispetto agli standard di stagione. Si prospetta – secondo la previsione che fanno le stesse categorie – una buona partenza per le vendite estive di fine stagione, numeri e tendenze positive soprattutto nelle città d’arte e lungo la zona costiera grazie alle presenze turistiche (sia italiane che straniere) e alle temperature elevate che spingono i consumi. Gli sconti di partenza di preannunciano più alti rispetto alla media degli scorsi anni; a seguito della flessione negativa delle vendite di inizio anno e della stagione primaverile.

“Il sistema moda sta attraversando, ormai da un po’ di tempo, un momento di profonda trasformazione; il cambiamento degli stili di vita, la crescita di forme alternative al commercio tradizionale e i cambiamenti climatici stanno influenzando l’andamento delle vendite e le abitudini dei consumatori – afferma Esmeralda Giampaoli, presidente Confesercenti Toscana Nord –. In ogni periodo dell’anno vengono proposte ai consumatori vendite promozionale dal mid season sales al Black Friday; sconti tutto l’anno, ma sempre più virtuali. Così facendo, perde di valore il vero significato dei saldi, delle vendite promozionali e straordinarie; ovvero i diversi momenti dell’anno in cui gli sconti venivano percepiti dagli acquirenti come qualcosa di reale e concreto. Ed è proprio il meteo che ha influenzato le vendite delle ultime settimane; ormai l’inizio della stagione estiva coincide con la partenza dei saldi, non possiamo quindi parlare di vendite di fine stagione. In virtù di questo che dobbiamo avviare una profonda riflessione sulle date sia estive che invernali; si chiamano vendite di fine stagione, è, perciò, doveroso che la data di partenza sia a fine stagione e non nei primi giorni dall’inizio – conclude Giampaoli –. Sarà, poi, fondamentale una discussione su natura e modalità delle vendite promozionali: controlli più ferrei e maggiore trasparenza nei rapporti con l’utente finale risultano tra le esigenze più sentite. Durata limitata, chiarezza e trasparenza delle modalità di svolgimento sono i punti da cui partire per avviare un necessario percorso di cambiamento, che è nell’interesse di tutti: imprese e consumatori”.
Le regole. Intanto, Confcommercio ha diffuso le regole per i propri associati, insieme anche a qualche avvertenza e consiglio utile per gli utenti. Non potranno, anzitutto, essere effettuate vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti la data di inizio saldi, quindi a partire dal 6 giugno, relativamente agli articoli di abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria, tessuti per abbigliamento e arredamento. La comunicazione di inizio saldi da inoltrare al Comune non è più necessaria. I cartelli devono indicare l’esatta tipologia ed il periodo di svolgimento.
Il cartellino dei prezzi deve contenere: il prezzo praticato prima della vendita di fine stagione; lo sconto praticato espresso numericamente o in percentuale; il nuovo prezzo.
La possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.
Per la prova dei capi non c’è obbligo ed è rimesso alla discrezionalità del negoziante.